Art. 5.
             (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)
   1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' inserito
il seguente:
   "Art.  7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che  abbiano
ottenuto  al  primo  turno meno del 3 per cento dei voti validi e che
non appartengano a nessun gruppo di liste  che  abbia  superato  tale
soglia".