Art. 4. 1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. E' fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 1999 Il direttore generale: Romano