Art. 4.
  1. Gli  utenti del  servizio telematico  devono trasmettere  in via
telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche
tecniche  che  saranno  indicate  con successivo  decreto.  E'  fatto
comunque  obbligo di  rilasciare  copia della  dichiarazione, di  cui
all'art. 3, comma  6, del decreto del Presidente  della Repubblica 22
luglio 1998, n.  322, su modelli conformi per struttura  e sequenza a
quelli approvati  con l'art. 1  del presente decreto, anche  se privi
delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 giugno 1999
                                        Il direttore generale: Romano