Art. 5.
  1. In via  transitoria e in assenza degli accordi  nazionali di cui
all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile
1998, le  regioni organizzano le attivita'  formative per apprendisti
facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli articoli 1
e  2 del  presente provvedimento  e  ad eventuali  accordi a  livello
regionale tra  le organizzazioni  datoriali e sindacali  di categoria
comparativamente piu' rappresentative.
   Roma, 20 maggio 1999
                                               Il Ministro: Bassolino