Art. 5. 1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, le regioni organizzano le attivita' formative per apprendisti facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente piu' rappresentative. Roma, 20 maggio 1999 Il Ministro: Bassolino