Articolo 15
(Accertamento  della  qualita'  delle  acque  destinate alla vita dei
                             molluschi)

1.  Le acque designate ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere ai
   requisiti di qualita' di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2.

   2.  Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti
di  cui  alla  tabella  1/C  dell'allegato 2, le regioni stabiliscono
programmi per ridurre l'inquinamento.

   3.  Se  da  un  campionamento  risulta  che  uno  o piu' valori di
parametri   di  cui  alla  tabella  1/C  dell'allegato  2,  non  sono
rispettati,   le  autorita'  competenti  al  controllo  accertano  se
l'inosservanza  sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad
altri  fattori  di  inquinamento.  In  tali  casi le regioni adottano
misure appropriate.