Articolo 23
       (Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  7  del  testo  unico  delle
disposizioni  di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con
regio  decreto  11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 3
del  decreto  legislativo  12  luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal
seguente:

   "Le  domande  di  cui  al primo comma relative sia alle grandi sia
alle  piccole  derivazioni  sono altresi' trasmesse alle Autorita' di
bacino  territorialmente  interessate  che,  nel  termine  massimo di
quaranta   giorni  dalla  ricezione,  comunicano  il  proprio  parere
all'ufficio   istruttore   in   ordine   alla   compatibilita'  della
utilizzazione  con  le  previsioni  del  piano  di tutela e, anche in
attesa   di   approvazione   dello  stesso,  ai  fini  del  controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto
termine  senza  che  sia  intervenuta  alcuna pronuncia, il parere si
intende espresso in senso favorevole.".

   2.  Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n.   1775,   cosi'   come  sostituito  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente:

   "1.  Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui
agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione
con  altre  utenze  concesse  o  richieste presenti la piu' razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

   a)  l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali
dei  concorrenti  anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di  irrigazione,  evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente
le risorse qualificate all'uso potabile;

   b)  le  effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;

   c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;

   d)  la  quantita'  e  la qualita' dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.

   1-bis.  E'  preferita  la  domanda che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per
usi  industriali  e'  altresi'  preferita  quella del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
CEE  n.  1836/93  del  Consiglio  del  29  giugno  1993 sull'adesione
volontaria  delle  imprese  del  settore  industriale  a  un  sistema
comunitario di ecogestione e audit."

   3.  L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, e' sostituito dal seguente:

   "Articolo 12-bis

   1.  Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo
di  risorse  riservate al consumo umano puo' essere assentito per usi
diversi  solo nel caso di ampia disponibilita' delle risorse predette
o   di   accertata   carenza  qualitativa  e  quantitativa  di  fonti
alternative  di  approvvigionamento;  in tal caso il canone di utenza
per uso diverso da quello potabile e' triplicato.

   2. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti
sono posti in serie con gli inpianti di acquedotto.

   3.  Il  provvedimento  di  concessione  e'  rilasciato solo se non
pregiudica  il  mantenimento  o  il raggiungimento degli obiettivi di
qualita'  definiti  per il corso d'acqua interessato, se e' garantito
il minimo deflusso vitale e se non vi e' possibilita' di riutilizo di
acque  reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane,
ovvero se il riutilizzo e' economicamente insostenibile. La quantita'
di  acqua  concessa e' commisurata alla possibilita' di risparmio, di
riutilizzo o riciclo della risorsa. Nelle condizioni del disciplinare
devono  essere fissate, ove tecnicamente possibile, la quantita' e le
caratteristiche  qualitative  dell'acqua restituita. Analogamente nei
casi  di  prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il
prelievo  e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di
evitare  pericoli  di  intrusione  di  acque  salate  o  inquinate, e
quant'altro  sia  utile  in funzione del controllo del miglior regime
delle acque.".

   4.  L'articolo  17  del  regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e'
sostituito dal seguente:

   "Articolo 17

   1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  93 e dall'articolo 28,
commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o
utilizzare  acqua  pubblica  senza  un  provvedimento autorizzativo o
concessorio  dell'autorita'  competente.  Nel  caso di violazione del
disposto   del   comma   1,   l'amministrazione   competente  dispone
l'immediata  cessazione  dell'utenza  abusiva  ed  il contravventore,
fatti  salvi  ogni  altro  adempimento  o comminatoria previsti dalle
leggi  vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria  da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi
di   particolare  tenuita'  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione
prevista dal presente articolo, non si applica il pagamento in misura
ridotta  di  cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689.
E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.".

   5.  E'  soppresso  il  secondo  comma  dell'articolo  54 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n.1775.

   6.   Fatta   salva   la   normativa   transitoria   di  attuazione
dell'articolo  1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, per le derivazioni
o  utilizzazioni  di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente
in  atto  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, la
sanzione  di  cui all'articolo 17, del regio decreto 11 dicembre 1933
n.  1775,  come  modificato  dal  presente articolo, e' ridotta ad un
quinto  qualora  sia  presentata  domanda in sanatoria entro sei mesi
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione
in  sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e
delle  utenze  regolarmente  assentite.  In pendenza del procedimento
istruttorio    della    domanda    di   concessione   in   sanatoria,
l'utilizzazione   puo'   proseguire,  fermo  restando  l'obbligo  del
pagamento  del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita'
concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora
in  contrasto  con  i  diritti  di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualita'.

   7.  Il  primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  come  modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente:

   "Salvo  quanto disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni ad eccezione
di  quelle  di  grande  derivazione idroelettrica, per le quali resta
fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge del 24 aprile 1998, n.
128,  e  relativi  decreti  legislativi di attuazione della direttiva
96/92/CE,  non  puo'  eccedere  i trenta anni ovvero quaranta per uso
irriguo.".

   8.  Il  comma  7  si applica anche alle concessioni di derivazione
gia'  concesse.  Ove  le  stesse,  per  effetto  del medesimo comma 7
risultino  scadute, possono continuare ad essere esercitate sino alla
data  di  scadenza  originaria,  purche'  venga presentata domanda di
rinnovo  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo
22.

   9.  Dopo  il  terzo  comma  dell'articolo  21 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e' inserito il seguente:

   "Le  concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto
delle  tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della
risorsa  idrica,  della  quantita'  minima  necessaria'  alla coltura
stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione;
le  stesse  sono  assentite  o  rinnovate  solo  qualora  non risulti
possibile  soddisfare  la  domanda  d'acqua  attraverso  le strutture
consortili gia' operanti sul territorio.".
 
          Note all articolo 23:

             -  Il  testo  vigente  dell'articolo  7 del citato regio
          decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

             "Art.   7   -   Le   domande  per  nuove  concessioni  e
          utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere
          da  eseguire  per  la  raccolta,  regolazione,  estrazione,
          derivazione,  condotta,  uso,  restituzione  e  scolo delle
          acque  sono  dirette  al  Ministro  dei  lavori  pubblici e
          presentate   all'ufficio   del   Genio   civile   alla  cui
          circoscrizione appartengono le opere di presa.

             "Le  domande  di  cui  al  primo comma relative sia alle
          grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse
          alle  Autorita' di bacino territorialmente interessate che,
          nel  termine  massimo  di  quaranta giorni dalla ricezione,
          comunicano  il  proprio  parere  all'ufficio  istruttore in
          ordine  alla  compatibilita'  della  utilizzazione  con  le
          previsioni  del  piano  di  tutela  e,  anche  in attesa di
          approvazione   dello   stesso,   ai   fini   del  controllo
          sull'equilibrio  del  bilancio idrico o idrologico. Decorso
          il  predetto  termine  senza  che  sia  intervenuta  alcuna
          pronuncia,   il   parere   si  intende  espresso  in  senso
          favorevole.".

             Ogni  richiedente  di nuove concessioni deve depositare,
          con  la  domanda,  una  somma  pari  ad un quarantesimo del
          canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta.
          Le  somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto
          entrate dello Stato.

             L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della
          domanda  mediante  avviso  nel  Foglio degli annunzi legali
          delle  province  nel  cui  territorio  ricadono le opere di
          presa e di restituzione delle acque.

             Nell'avviso  sono  indicati  il nome del richiedente e i
          dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo
          di  presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso
          della derivazione.

             L'avviso  e'  pubblicate  anche nella Gazzetta Ufficiale
          del Regno.

             Nei  territori  che  ricadono  nella  circoscrizione del
          Magistrato  alle acque per le province venete e di Mantova,
          questo   deve   essere  sentito  sull'ammissibilita'  delle
          istanze prima della loro istruttoria.

             Se  il  ministro  ritiene  senz'altro  inammissibile una
          domanda  perche'  inattuabile  o  contraria  al buon regime
          delle  acque o ad altri interessi generali, la respinge con
          suo  decreto  sentito il parere del consiglio superiore dei
          lavori pubblici.

             Le   domande  che  riguardano  derivazioni  tecnicamente
          incompatibili  con  quelle  previste  da una o piu' domande
          anteriori,  sono  accettate  e  dichiarate  concorrenti con
          queste,  se  presentate non oltre trenta giorni dall'avviso
          nella  Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande
          pubblicate  incompatibili con la nuova. Di tutte le domande
          accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.

             Dopo   trenta   giorni  dall'avviso,  la  domanda  viene
          pubblicata,  col  relativo progetto, mediante ordinanza del
          Genio civile.

             In  ogni  caso  l'ordinanza  stabilisce  il termine, non
          inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro
          il   quale   possono   presentarsi  le  osservazioni  e  le
          opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

             Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione
          di piu' uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria
          e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

             Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa
          a  tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la
          prima;  se  invece  alcune  furono  accettate al di la' dei
          termini  relativi  alla  prima,  per essere compatibili con
          questa  e  non  con le successive, l'istruttoria e' intanto
          limitata  a  quelle  che sono state presentate ed accettate
          entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

             -  Il  testo  dell'articolo 3 del decreto legislativo 12
          luglio   1993  n.  275  recante  "Riordino  in  materia  di
          concessione  di  acque pubbliche" pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale, del 5 agosto 1993, n. 182 e' il
          seguente:

             "Art.  3  (Pareri istruttori). - 1. All'art. 7 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto  11 dicembre 1933, n.
          1775, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:

             "1-bis.  Le  domande  di  cui al comma 1, relative sia a
          grandi  sia  a piccole derivazioni sono, altresi' trasmesse
          alla  autorita' di bacino territorialmente interessata che,
          nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con
          atto   del  segretario  generale,  all'uopo  delegato,  ove
          nominato,   avvalendosi  dell'ufficio  compartimentale  del
          Servizio  idrografico  e  mareografico nazionale competente
          per  territorio,  comunica  il  proprio  parere all'ufficio
          istruttore    in    ordine    alla   compatibilita'   della
          utilizzazione  con  le  previsioni  del  piano di bacino e,
          anche  in  attesa  della approvazione dello stesso, ai fini
          del   controllo   sull'equilibrio  del  bilancio  idrico  o
          idrologico.  Decorso  il  predetto  termine  senza  che sia
          intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso
          in senso favorevole"".

             -  Il  regolamento  CEE  n. 1836/93 del consiglio del 29
          giugno  1993  sull'adesione  volontaria  delle  imprese del
          settore   industriale   ad   un   sistema   comunitario  di
          ecogestione  e  audit  e  pubblicato  nella G.U.C.E. del 10
          luglio 1993, n. 168.

             -  I  commi 3 e 4 dell'articolo 28 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36 sono i seguenti:

             "3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al
          servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.

             4.  La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o
          concessione  di  derivazione di acque; la realizzazione dei
          relativi  manufatti  e'  regolata dalle leggi in materia di
          edilizia,  di  costruzioni  nelle zone sismiche, di dighe e
          sbarramenti e dalle altre leggi speciali".

             -  L'articolo  16  della  legge 24 novembre 1981, n. 689
          recante  "Modifiche  al  sistema  penale",  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale del 30 novembre 198-1, n. 329, e' il seguente:

             "Art.  16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.

             Nei  casi  di  violazione  [del  testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale e] dei regolamenti comunali e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  [rispettivamente
          l'art.  138  del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno
          1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della
          L.  14  febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico
          delle  leggi  comunali  e  provinciali approvato con R.D. 3
          marzo 1934, n. 383.

             Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nel casi
          in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore della
          presente legge non consentivano l'oblazione".

             -  Il  testo  vigente  dell'articolo 54 del citato regio
          decreto  11  dicembre  1933, n. 1775, cosi' come modificato
          dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

             "Art.  54.  -  Nelle  grandi  derivazioni che riguardino
          rilevanti   interessi   pubblici,  qualora  si  verifichino
          interruzioni  o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei
          lavori  pubblici  sentito  il  Consiglio  superiore,  fatti
          eseguire  i  controlli e le contestazioni del caso, diffida
          l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni
          necessarie.  Ove  l'utente  non  provveda  entro il termine
          prefisso,  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito il
          Consiglio  superiore  e  di  concerto  col  Ministro  delle
          finanze,  puo'  disporre  l'esercizio  di  ufficio  a spese
          dell'utente,   previa   presa   di   possesso  delle  opere
          principali  ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito
          demaniale.

             L'utente   e'  obbligato  a  porre  a  disposizione  del
          Ministero  dei  lavori  pubblici  il  personale  addetto al
          funzionamento dell'impianto.

             Prima  che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio
          civile  redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in
          mancanza,  con  l'assistenza di due testimoni, l'inventario
          dell'impianto.

             Il rendiconto dell'esercizio di ufficio e' approvato dal
          Ministro  dei  lavori  pubblici,  che  dispone il pagamento
          all'utente  dei proventi netti quando la gestione sia stata
          attiva.  Quando  invece  la  gestione sia stata passiva, il
          rendiconto e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici di
          concerto  con quello delle finanze, il quale ultimo dispone
          la  riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese
          occorse,  con le norme indicate nell'art. 39 della presente
          legge.

             Nel   caso   previsto  al  secondo  comma  del  presente
          articolo,  i  proventi  netti  sono  depositati  alla Cassa
          depositi  e  prestiti,  fino  al definitivo regolamento dei
          rapporti  tra  l'amministrazione  e colui che ha esercitato
          irregolarmente o abusivamente la derivazione.

             Quando  trattisi  di impianti in servizio delle ferrovie
          dello  Stato, l'esercizio degli impianti stessi puo' essere
          affidato  al  Ministero  delle comunicazioni ed in tal caso
          esso provvede a quanto e' disposto nei comma quarto, quinto
          e sesto.

             Contro  i  provvedimenti  emanati a termini del presente
          articolo  non  e'  ammesso  altro  ricorso  che  quello per
          legittimita'  dinanzi  al  Tribunale  Superiore delle acque
          pubbliche.

             -  L'articolo 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36
          e' il seguente:

             "Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1. Tutte
          le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte
          dal  sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa
          che  e'  salvaguardata  ed  utilizzata  secondo  criteri di
          solidarieta'.

             2.    Qualsiasi    uso   delle   acque   e'   effettuato
          salvaguardando   le   aspettative   ed   i   diritti  delle
          generazioni  future  a  fruire  di  un  integro  patrimonio
          ambientale.

             3.  Gli  usi delle acque sono indirizzati al risparmio e
          al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio
          idrico,  la  vivibilita'  dell'ambiente,  l'agricoltura, la
          fauna  e  la  flora acquatiche, i processi geomorfologici e
          gli equilibri idrologici.

             4.  Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
          disciplinate da leggi speciali".

             - Il testo dell'articolo 36 della citata legge 24 aprile
          1998, n. 128, e' il seguente:

             "Art.  36 (Norme per il mercato dell'energia elettrica).
          -  1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore
          energetico,  il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro un
          anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti legislativi, per dare attuazione alla
          direttiva  96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          recante  norme  comuni per il mercato interno per l'energia
          elettrica,  e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti
          rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei
          seguenti principi e criteri direttivi:

             a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga
          nel  quadro  di  regole che garantiscano lo svolgimento del
          servizio   pubblico,  l'universalita',  la  qualita'  e  la
          sicurezza  del  medesimo, in particolare con l'applicazione
          al  mercato  dei  clienti  vincolati  di  una tariffa unica
          nazionale  e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di
          garantire  la  disponibilita'  della  capacita'  produttiva
          necessaria,  la  gestione  dei contratti, la fornitura e la
          tariffa unica;

             b)  prevedere  che il gestore della rete di trasmissione
          sia  anche  il  dispacciatore,  garantendo  sia la funzione
          pubblicistica  sia  la neutralita' di tale servizio al fine
          di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

             c)  attribuire al Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  sentiti il Ministro del commercio con
          l'estero  e  l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas,
          la   responsabilita'   di   salvaguardare  la  sicurezza  e
          l'economicita'   del   sistema   di  generazione  elettrica
          nazionale     per     quanto    riguarda    l'utilizzo    e
          l'approvvigionamento   delle  fonti  energetiche  primarie,
          operando  per  ridurre  la  vulnerabilita'  complessiva del
          sistema  stesso;  a  tal  fine  individuare  gli  strumenti
          operativi  atti  ad  influenzare  l'evoluzione coerente del
          sistema di generazione nazionale;

             d)  favorire  nell'ambito  della  distribuzione, laddove
          sono  attualmente  presenti  piu'  soggetti  operanti nello
          stesso  territorio,  iniziative  che,  in base a criteri di
          massima  trasparenza,  attraverso normali regole di mercato
          portino  alla  loro  aggregazione,  valorizzando le imprese
          degli enti locali.

             e)   incentivare,  attraverso  un'adeguata  politica  di
          sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il
          risparmio   energetico,   anche   con  l'obiettivo  di  una
          riduzione delle emissioni di C02;

             f)  definire  le  misure  per  assicurare  condizioni di
          reciprocita'  nei  confronti degli Stati membri dell'Unione
          europea,  in  relazione  al  grado  di  apertura  dei  loro
          mercati, anche al fine di assicurare la parita' competitiva
          sul  mercato  europeo  delle  aziende elettriche italiane e
          dell'industria dell'indotto;

             g)  collocare  la liberalizzazione del mercato elettrico
          nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati
          nazionali  dell'energia  elettrica prevista dalla direttiva
          comunitaria,   finalizzando  i  decreti  legislativi  anche
          all'obiettivo  di  facilitare la transizione dell'industria
          nazionale ai nuovi assetti europei".

             -  Il  testo  vigente  dell'articolo 21 del citato regio
          decreto  11  dicembre  1933, n. 1775, cosi' come modificato
          dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

             "Art.  21. - Le concessioni di grandi derivazioni ad uso
          di forza motrice, per usi ittiogenici e per costituzione di
          scorte  idriche,  si  fanno  per una durata non maggiore di
          anni   sessanta;   quelle  di  grandi  derivazioni  ad  uso
          potabile, d'irrigazione o bonifica, non possono eccedere la
          durata   di   anni  settanta;  le  concessioni  di  piccoli
          derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.

             Le  concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale
          sono  stipulate  per  una  durata  non  superiore  ad  anni
          quindici  e  possono essere condizionate alla attuazione di
          risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua,
          nei  termini  quantitativi  e temporali che dovranno essere
          stabiliti  in  sede  di  concessione,  tenuto  conto  delle
          migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

             Il  Ministro  dei  lavori pubblici, sentito il Consiglio
          superiore,  tenuto  conto dello scopo prevalente, determina
          la specie e la durata di ciascuna concessione.

             Le  concessioni  di  derivazioni  per uso irriguo devono
          tener conto delle tipologie delle colture in funzione della
          disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima
          necessaria  alla  coltura  stessa, prevedendo se necessario
          specifiche   modalita'   di  irrigazione;  le  stesse  sono
          assentite  o  rinnovate  solo qualora non risulti possibile
          soddisfare  la  domanda  d'acqua  attraverso  le  strutture
          consortili gia' operanti sul territorio.

             Giusta  il  disposto  dell'art.  8 del testo unico sulle
          ferrovie  concesse  alla  industria  privata, approvato con
          R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla
          L.  12  luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario
          di  ferrovia  pubblica  per  la applicazione della trazione
          elettrica;  conservano  la  durata  della concessione della
          ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

             La  stessa  disposizione  e'  applicabile alle tramvie a
          trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo
          unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di
          funicolari,  funivie,  filovie  ed  ascensori  in  servizio
          pubblico".