Articolo 35
(Immersione  in  mare di materiale derivante da attivita' di escavo e
            attivita' di posa in mare di cavi e condotte)

1.  Al  fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformita' alle
disposizioni  delle convenzioni internazionali vigenti in materia, e'
      consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero
   aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti
ad  esso  contigui,  quali  spiagge,  lagune  e  stagni  salmastri  e
terrapieni costieri, dei seguenti materiali:

   a)  materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi;

   b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine
di  utilizzo,  ove  ne  sia dimostrata la compatibilita' ambientale e
l'innocuita';

   c)  materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto  durante  l'attivita' di pesca effettuata in mare o laguna o
stagni salmastri.

   2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al
comma  1,  lettera  a),  e' rilasciata dall'autorita' competente solo
quando  e' dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita'
tecnica  o  economica  del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di
recupero  ovvero  lo  smaltimento  alternativo  in  conformita'  alle
modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto  con  i  Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della
navigazione  e  per  le  politiche  agricole,  previa  intesa  con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

   3.  L'immersione  in, mare di materiale di cui al comma 1, lettera
b),  e' soggetta ad autorizzazione con esclusione dei nuovi manufatti
soggetti  alla  valutazione  di  impatto  ambientale. Per le opere di
ripristino,  che  non  comportino  aumento della cubatura delle opere
preesistenti,   e'   dovuta   la   sola  comunicazione  all'autorita'
competente.

   4.  L'immersione  in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera
c), non e' soggetta ad autorizzazione.

   5.  L'attivita'  di posa in mare di cavi e condotte e' soggetta ad
autorizzazione  regionale  rilasciata,  in conformita' alle modalita'
stabilite  con  decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.