Articolo 4
                       (Disposizioni generali)

   1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali
e  sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di
qualita'  ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi
di  qualita'  per  specifica  destinazione  per i corpi idrici di cui
all'articolo 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

   2.  L'obiettivo  di  qualita'  ambientale  e' definito in funzione
della  capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione  e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e
ben diversificate.

   3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo
stato  dei  corpi  idrici  idoneo  a una particolare utilizzazione da
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

   4.  In  attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il
piano  di  tutela  delle  acque di cui all'articolo 44, misure atte a
conseguire i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:

   a)  sia  mantenuto  o  raggiunto  per i corpi idrici significativi
superficiali   e   sotterranei  l'obiettivo  di  qualita'  ambientale
corrispondente allo stato di "buono" come definito nell'Allegato 1;

   b)  sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente,  lo  stato  di qualita'
ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1;

   c)  siano  mantenuti  o  raggiunti  altresi'  per i corpi idrici a
specifica  destinazione  di  cui  all'articolo  6  gli  obiettivi  di
qualita'  per  specifica  destinazione di cui all'allegato 2, salvo i
termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

   5.  Qualora  per  un  corpo  idrico  siano  designati obiettivi di
qualita'  ambientale  e  per specifica destinazione che prevedano per
gli  stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati
quelli   piu'  cautelativi;  quando  i  limiti  piu'  cautelativi  si
riferiscono  al  conseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale,
il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.

   6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.

   7.  Le  regioni  possono  altresi'  definire obiettivi di qualita'
ambientale  piu'  elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni
dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita'.