Articolo 41
         (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

   1.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui al Capo VII del regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento
o   il   ripristino   della   vegetazione   spontanea  nella  fascia.
immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i
solidi   sospesi   e   gli   inquinanti   di   origine   diffusa,  di
stabilizzazione  delle  sponde e di conservazione della biodiversita'
da  contemperarsi  con le esigenze di funzionalita' dell'alveo, entro
un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, le
regioni  disciplinano  gli interventi di trasformazione e di gestione
del  suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri
dalla  sponda  di  fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la
copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela
della   pubblica  incolumita'  e  la  realizzazione  di  impianti  di
smaltimento dei rifiuti.

   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
salvo  quanto  previsto  per  gli  interventi  a  salvaguardia  della
pubblica incolumita'.

   3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere
date  in  concessione  allo scopo di destinarle a riserve naturali, a
parchi  fluviali  o  lacuali  o comunque a interventi di ripristino e
recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in
aree  naturali  protette  statali  o  regionali  inserite nell'elenco
ufficiale  di  cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la concessione e' gratuita.

   4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della
legge   5  gennaio  1994,  n.  37,  non  possono  essere  oggetto  di
sdemanializzazione.
 
          Note all'articolo 41:

             -  Il D.P.R. 25 luglio 1904, n. 523 recante "Testo unico
          delle  disposizioni  di legge intorno alle opere idrauliche
          delle  diverse  categorie"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 7 ottobre 1904.

             -  L'articolo  3,  comma  4,  lettera  c)  della legge 6
          dicembre  1991,  n.  394  recante  "Legge quadro sulle aree
          protette"   pubblicata   nel   supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale del 13 dicembre 1991,
          n. 292, e' il seguente:

             "Art.  3  (Comitato  per  le  aree  naturali  protette e
          Consulta  tecnica  per  le aree naturali protette). - 4. Il
          Comitato, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

             a)-b) (omissis);

             c)   approva  l'elenco  ufficiale  delle  aree  naturali
          protette".

             -  La legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante "Norme per la
          tutela  ambientale  delle  aree  demaniali  dei  fiumi, dei
          torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche", e' pubblicata
          nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale del 19 gennaio 1994, n. 14.

          Nota all'articolo 42:

             - La legge 10 maggio 1976, n. 319, recante "Norme per la
          tutela  delle  acque dall'inquinamento" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale del 29 maggio 1976, n.
          141.

          Nota all'articolo 43:

             -  L'articolo 92 del citato decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112 e' il seguente:

             "Art.  92  (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del
          riordino   di   cui  all'articolo  9,  sono  ricompresi  in
          particolare:

             a)   gli   uffici  del  Ministero  dei  lavori  pubblici
          competenti in materie di acque e difesa del suolo;

             b)  il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile
          per il Po di Parma;

             c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;

             a)  il  Magistrato  alle acque di Venezia definendone le
          funzioni  in materia di salvaguardia di Venezia e della sua
          laguna.

             2.  Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del
          presente decreto legislativo, si provvede previa intesa con
          la  Conferenza  unificata,  al  riordino  degli organismi e
          delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo
          nonche'  all'adeguamento  delle procedure di intesa e leale
          cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge
          18  maggio  1989, n. 183, in conformita' ai principi e agli
          obiettivi nella stessa stabiliti.

             3.  Con  uno  o  piu' decreti da emanarsi ai sensi degli
          articoli  11  e  12  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, si
          provvede  al  riordino del Dipartimento dei servizi tecnici
          nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

             4.  Gli  uffici  periferici del Dipartimento dei servizi
          tecnici   nazionali   sono   trasferiti   alle  regioni  ed
          incorporati  nelle strutture operative regionali competenti
          in materia".

          Nota all'articolo 44:

             -  L'articolo  17,  comma  6-ter,  della citata legge 18
          maggio 1989, n. 183 e' il seguente:

             "Art.  17.  (Valore,  finalita' e contenuti del piano di
          bacino). - (Omissis).

             6-ter.  I  piani  di  bacino  idrografico possono essere
          redatti  ed  approvati  anche per sottobacini o per stralci
          relativi  a  settori  funzionali  che  in  ogni caso devono
          costituire  fasi  sequenziali  e  interrelate  rispetto  ai
          contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita
          la  considerazione sistemica del territorio e devono essere
          disposte,  ai  sensi  del  comma 6-bis, le opportune misure
          inibitorie  e  cautelative  in  relazione  agli aspetti non
          ancora compiutamente disciplinati.

          Nota all'articolo 48:

             -  Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante
          "Attuazione   della  direttiva  86/278/CEE  concernente  la
          protezione   dell'ambiente   in   particolare   del  suolo,
          nell'utilizzazione    dei   fanghi,   di   depurazione   in
          agricoltura",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale del 15 febbraio 1992,
          n. 38.

          Nota all'articolo 49:

             -  L'articolo  26  della citata legge 5 gennaio 1994, n.
          36, e' il seguente:

             "Art.  26  (Controlli). - 1. Per assicurare la fornitura
          di  acqua  di  buona  qualita'  e  per  il  controllo degli
          scarichi  nei  corpi ricettori, ciascun gestore di servizio
          idrico  si  dota  di  un  adeguato  servizio  di  controllo
          territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli
          di qualita' delle acque alla presa, nelle reti di adduzione
          e  di  distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori,
          ovvero  stipula  apposita  convenzione  con  altri soggetti
          gestori  di  servizi  idrici.  Restano  ferme le competenze
          amministrative  e  le  funzioni di controllo sulla qualita'
          delle  acque  e  sugli  scarichi nei corpi idrici stabilite
          dalla  normativa  vigente  e quelle degli organismi tecnici
          preposti a tali funzioni.

             2.  Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di
          acqua  da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti
          a  denunciare  al  soggetto  gestore del servizio idrico il
          quantitativo  prelevato  nei termini e secondo le modalita'
          previste   dalla   normativa  per  la  tutela  delle  acque
          dall'inquinamento.

             3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988, n. 236, si
          applicano  al  responsabile  della gestione dell'acquedotto
          soltanto  nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito
          delle  analisi, egli. non abbia tempestivamente adottato le
          misure  idonee  ad  adeguare  la  qualita'  dell'acqua  o a
          prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.

          Nota all'articolo 55:

             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 21 del
          citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  236,  cosi'  come  modificato  dall'art.  55 del
          presente decreto:

             "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni
          del  presente  decreto  fornisce al consumo umano acque che
          non   presentano   i   requisiti   di   qualita'   previsti
          dall'allegato   1   e'   punito   con   l'ammenda  da  lire
          duecentocinquantamila  a  lire  duemilioni  o con l'arresto
          fino a tre anni.

             2.  La  stessa  pena si applica a chi utilizza acque che
          non   presentano   i   requisiti   di   qualita'   previsti
          dall'allegato    I    in   imprese   alimentari,   mediante
          incorporazione   o   contatto   per  la  fabbricazione,  il
          trattamento,  la conservazione, l'immissione sul mercato di
          prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque
          hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare
          finale.

             3.   L'inosservanza  delle  disposizioni  relative  alle
          attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia
          e  nei piani di intervento di cui all articolo 18 e' punita
          con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
          milione a lire dieci milioni.

             4.   I   contravventori   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo  15 sono puniti con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.