Articolo 49
                   (Soggetti tenuti al controllo)

   1.  L'autorita'  competente  effettua  il controllo degli scarichi
sulla  base  di  un  programma  che  assicuri  un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

   2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica  fognatura  l'ente  gestore, ai sensi dell'articolo 26 della
legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  organizza  un adeguato servizio di
controllo   secondo   le  modalita'  previste  nella  convenzione  di
gestione.