IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Vista la tabella XLV/2 di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, e sue successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto rettorale n. 0-1796 del 31 ottobre 1997 con il quale sono stati modificati gli ordinamenti di trentatre scuole di specializzazione dell'area medica; Vista la modifica di statuto relativa all'ampliamento del numero massimo di specializzandi che possono iscriversi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, approvata dal senato accademico dell'Universita' di Pisa nella seduta del 30 marzo 1999 con deliberazione n. 224; Accertato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato la suddetta modifica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato, nella parte relativa all'ordinamento della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, come di seguito indicato;