IL RETTORE
  Visto  lo statuto  dell'Universita'  di Pisa,  approvato con  regio
decreto  14 ottobre  1926, n.  2278, e  successive modificazioni,  in
vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Vista la  tabella XLV/2  di cui al  decreto ministeriale  11 maggio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
167 del  19 luglio 1995,  e sue successive modifiche  e integrazioni,
con  il quale  sono  state  introdotte modificazioni  all'ordinamento
didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione
del settore medico;
  Visto il  decreto rettorale n.  0-1796 del  31 ottobre 1997  con il
quale sono  stati modificati gli  ordinamenti di trentatre  scuole di
specializzazione dell'area medica;
  Vista la  modifica di  statuto relativa all'ampliamento  del numero
massimo  di  specializzandi che  possono  iscriversi  alla scuola  di
specializzazione in  anestesia e  rianimazione, approvata  dal senato
accademico dell'Universita'  di Pisa nella  seduta del 30  marzo 1999
con deliberazione n. 224;
  Accertato  che  il  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica ha  approvato la suddetta modifica, sentito
il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14
ottobre 1926,  n. 2278, e successive  modificazioni, e' ulteriormente
modificato,  nella parte  relativa  all'ordinamento  della scuola  di
specializzazione  in  anestesia  e   rianimazione,  come  di  seguito
indicato;