Art. 2.
  La  nuova  formulazione dell'art.  6  e'  la seguente:  "Il  numero
massimo   degli  specializzandi   che  possono   essere  ammessi   e'
determinato in  ventiquattro per ogni  singolo anno di corso,  per un
totale  di novantasei  specializzandi, tenuto  conto delle  capacita'
formative delle strutture di cui all'art. 5".