Art. 6.
  Entro  quarantacinque   giorni  dalla  concessione,   ovvero  dalla
stipula,  del mutuo  l'istituto mutuante  trasmette al  Ministero del
tesoro, del bilancio e  della programmazione economica copia conforme
del  provvedimento di  concessione,  ovvero del  contratto di  mutuo,
nonche'   copia  conforme   delle  quietanze   attestanti  l'avvenuta
erogazione del mutuo.
  Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di n.
30 rate semestrali posticipate  comprensive di capitale ed interessi,
a partire  dalla data di  erogazione. A tal fine  l'istituto mutuante
trasmette   al   Ministero  del   tesoro,   del   bilancio  e   della
programmazione economica - Dipartimento del  tesoro - Direzione VI la
richiesta di pagamento delle rate, almeno sessanta giorni prima della
loro scadenza, specificando le modalita' di accredito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 agosto 1999
                                                   Il Ministro: Amato