Art. 6. Entro quarantacinque giorni dalla concessione, ovvero dalla stipula, del mutuo l'istituto mutuante trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica copia conforme del provvedimento di concessione, ovvero del contratto di mutuo, nonche' copia conforme delle quietanze attestanti l'avvenuta erogazione del mutuo. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla data di erogazione. A tal fine l'istituto mutuante trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - Direzione VI la richiesta di pagamento delle rate, almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, specificando le modalita' di accredito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 1999 Il Ministro: Amato