IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista  la  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
Visto  il  regio  decreto  3  giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione
della legge predetta;
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha
riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre
vincoli  secondo  la  procedura  prevista dall'art. 82 del sopradetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre 1998, n. 368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  26  ottobre  1998 e recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali",
Ministero  al  quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto  il  decreto  ministeriale  10 novembre 1998, con il quale sono
state  delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea
le  funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939,
n. 1497;
Considerato   che   la   Soprintendenza   per   i   beni  ambientali,
architettonici,  artistici  e storici di Bari con nota n. 20924 del 6
settembre  1997  aveva  richiesto  all'Assessorato  urbanistica della
Regione  Puglia  di  adottare un provvedimento di vincolo ex legge n.
1497/1939  per  il centro storico di Ceglie Messapica in provincia di
Brindisi,   rilevando   l'interesse  ambientale  del  tessuto  urbano
esistente   ed  evidenziando  come  la  zona  rappresenti  un  unicum
ambientale-architettonico di notevole valore;
Considerato  che  il  predetto Ufficio periferico, rilevata l'inerzia
dell'Assessorato  regionale,  nonche'  l'urgenza e l'indifferibilita'
dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 24817 del 22
ottobre  1997  ha  trasmesso  tutti  gli  atti  idonei  ad avviare la
procedura  di  imposizione  del  vincolo ex legge n. 1497/1939 per il
centro  storico  di  Ceglie  Messapica  in provincia di Brindisi cosi
delimitato:  Lato  nord  (foglio  175  all.  A)  tratto  A-L-G  parte
dall'incrocio fra via Orto La marina con via S. Rocco, prosegue lungo
quest'ultima   strada  comunale  sino  ad  incrociarsi  con  l'antica
estramurale  detta  via Muri (1L), prosegue lungo via Pendinello, via
Porta  di Giuso sino ad incrociare il punto G in largo Ombraccio Lato
ovest (foglio 175 all. A) parte dal succitato punto A, prosegue lungo
via  Orto  La  marina, attraversa la particella 3093, la via Alfieri,
sino  ad  incrociare  il  punto  B all'incrocio fra via Santoro e via
Gioberti,  infine  lungo  quest'ultima via, all'incrocio con Vico III
Ospizio  incontra  il  punto C Lato sud (foglio 175 all. A) parte dal
sudddetto  punto C e prosegue lungo Vico III Ospizio e Vico II Monte,
sino ad incrociare la via XX Settembre (punto D), da via XX Settembre
prosegue  lungo  Vico  VIII  Fondo  Le  Noci ove all'incrocio con via
Votano  incontra  il  punto  E  Lato  est  (foglio  175  all.  A) dal
sopracitato  punto  E, prosegue lungo via Votano ove all'incrocio con
Via  Chianchizze incontra il punto F, prosegue lungo via Umberto I e,
nell'incrocio con largo Ombraccio, incontra il punto G.;
Considerato che il centro storico di Ceglie Messapica in provincia di
Brindisi  sorge  al di sopra di un colle di forma conica, visibile da
numerosi  tratti di strade pubbliche (Ostuni-Ceglie) dal quale emerge
la  sagoma delle torri del Castello normanno-aragonese e della cupola
della  Chiesa  matrice, intorno ai quali si dispone seguendo le linee
morfologiche  del  colle  una  fitta  rete viaria stretta e tortuosa,
tipica   dell'urbanistica   medievale,  fiancheggiata  da  casette  a
schiera,  sviluppate  generalmente  su  due  livelli,  con facciate a
capanna,  coperture rivestite da manto di coppi e pareti scialbate in
latte  di  calce,  inframmezzati da edifici monumentali quali palazzi
nobiliari,  chiese  e conventi, generalmente di maestose dimensioni e
con strutture a vista;
Considerato  che  il  colle  di  Ceglie  rappresenta una delle ultime
propaggini  del  sistema  collinare  murgiano,  ancora  integro negli
aspetti naturalistici verso Ostuni, ove si rileva la fascia rivestita
di terrazzamenti con trulli e muri a secco, dalla parte opposta volta
verso  mezzogiorno e' qualificato dal giardino del Castello d'origine
settecentesca  che  rappresenta  un  "polmone  verde"  al  centro fra
tessuto edilizio, medievale ed ottocentesco, quest'ultimo qualificato
da  un  tessuto  urbano  irregolare,  con  stretti vicoli, da palazzi
nobiliari o gentili da maestose chiese di fattura neoclassica;
Considerato  che  il  suddetto  paesaggio, seppur antropizzato, e' di
rilevante   valore   ambientale   e   paesaggistico   e   si  integra
perfettamente  con  le caratteristiche geomorfologiche del territorio
circostante;
Considerato   che   la  zona  sopraperimetrata  e  descritta  non  e'
attualmente  soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della
legge n. 1497/1939;
Considerato   che  da  quanto  sopra  esposto  appare  indispensabile
sottoporre  a vincolo ex legge n. 1497/1939 l'area sopra descritta al
fine  di  garantirne  la conservazione e di preservarla da interventi
edilizi  che  potrebbero  comprometterne  irreparabilmente  l'assetto
geomorfologico,   le  connotazioni  architettoniche  e  le  pregevoli
caratteristiche paesaggistico-ambientali;
Rilevata  pertanto  la  necessita'  e  l'urgenza di sottoporre l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
Considerato  che  il  Comitato  di  settore  per i beni ambientali ed
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  nella  seduta  del  15  dicembre  1997 ha espresso parere
favorevole   alla   proposta  di  vincolo  formulata  dalla  predetta
Soprintendenza;

                              Decreta:
Il  centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, come
sopra  perimetrato  e'  dichiarato  di notevole interesse pubblico ai
sensi  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  ed in applicazione
dell'art.  82  del  decreto del presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  ed  e'  pertanto  soggetto  a  tutte le disposizioni
contenute  nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica.  La  Soprintendenza  per  i  beni
ambientali, architettonici artistici e storici di Bari, provvedera' a
che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale contenente il presente decreto
venga  affissa  ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29
giugno  1939,  n.  1497,  e  dell'art.  12  del  relativo regolamento
d'esecuzione  3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato
e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria
da  allegare,  venga depositata presso i competenti uffici del comune
suddetto.
Avverso   il   presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   a   Tribunale   amministrativo   regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.

        Roma, 18 maggio 1999
                                Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1, Beni e attivita' culturali, foglio n. 342