IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari con nota n. 20924 del 6 settembre 1997 aveva richiesto all'Assessorato urbanistica della Regione Puglia di adottare un provvedimento di vincolo ex legge n. 1497/1939 per il centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, rilevando l'interesse ambientale del tessuto urbano esistente ed evidenziando come la zona rappresenti un unicum ambientale-architettonico di notevole valore; Considerato che il predetto Ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'Assessorato regionale, nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 24817 del 22 ottobre 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ex legge n. 1497/1939 per il centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi cosi delimitato: Lato nord (foglio 175 all. A) tratto A-L-G parte dall'incrocio fra via Orto La marina con via S. Rocco, prosegue lungo quest'ultima strada comunale sino ad incrociarsi con l'antica estramurale detta via Muri (1L), prosegue lungo via Pendinello, via Porta di Giuso sino ad incrociare il punto G in largo Ombraccio Lato ovest (foglio 175 all. A) parte dal succitato punto A, prosegue lungo via Orto La marina, attraversa la particella 3093, la via Alfieri, sino ad incrociare il punto B all'incrocio fra via Santoro e via Gioberti, infine lungo quest'ultima via, all'incrocio con Vico III Ospizio incontra il punto C Lato sud (foglio 175 all. A) parte dal sudddetto punto C e prosegue lungo Vico III Ospizio e Vico II Monte, sino ad incrociare la via XX Settembre (punto D), da via XX Settembre prosegue lungo Vico VIII Fondo Le Noci ove all'incrocio con via Votano incontra il punto E Lato est (foglio 175 all. A) dal sopracitato punto E, prosegue lungo via Votano ove all'incrocio con Via Chianchizze incontra il punto F, prosegue lungo via Umberto I e, nell'incrocio con largo Ombraccio, incontra il punto G.; Considerato che il centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi sorge al di sopra di un colle di forma conica, visibile da numerosi tratti di strade pubbliche (Ostuni-Ceglie) dal quale emerge la sagoma delle torri del Castello normanno-aragonese e della cupola della Chiesa matrice, intorno ai quali si dispone seguendo le linee morfologiche del colle una fitta rete viaria stretta e tortuosa, tipica dell'urbanistica medievale, fiancheggiata da casette a schiera, sviluppate generalmente su due livelli, con facciate a capanna, coperture rivestite da manto di coppi e pareti scialbate in latte di calce, inframmezzati da edifici monumentali quali palazzi nobiliari, chiese e conventi, generalmente di maestose dimensioni e con strutture a vista; Considerato che il colle di Ceglie rappresenta una delle ultime propaggini del sistema collinare murgiano, ancora integro negli aspetti naturalistici verso Ostuni, ove si rileva la fascia rivestita di terrazzamenti con trulli e muri a secco, dalla parte opposta volta verso mezzogiorno e' qualificato dal giardino del Castello d'origine settecentesca che rappresenta un "polmone verde" al centro fra tessuto edilizio, medievale ed ottocentesco, quest'ultimo qualificato da un tessuto urbano irregolare, con stretti vicoli, da palazzi nobiliari o gentili da maestose chiese di fattura neoclassica; Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, e' di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche geomorfologiche del territorio circostante; Considerato che la zona sopraperimetrata e descritta non e' attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939; Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo ex legge n. 1497/1939 l'area sopra descritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto geomorfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela; Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 15 dicembre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza; Decreta: Il centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, come sopra perimetrato e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Bari, provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti a Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 18 maggio 1999 Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999 Registro n. 1, Beni e attivita' culturali, foglio n. 342