Art. 2.
  1. A decorrere  dal 1 gennaio 2000 non e'  consentito rifiutare per
un tipo  di veicolo  a motore  a due o  tre ruote  l'omologazione CE,
ovvero  vietare   la  vendita,  l'immatricolazione  o   la  messa  in
circolazione  dei veicoli,  per motivi  concernenti i  dispositivi di
ritenuta  per  passeggeri,  se  detti dispositivi  di  ritenuta  sono
conformi  alle  prescrizioni  della   direttiva  n.  93/32/CEE,  come
modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.
  2.  A decorrere  dal 1  luglio 2000,  non e'  consentito rilasciare
l'omologazione CE di  qualsiasi tipo di veicolo a motore  a due o tre
ruote per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, se non sono
soddisfatte  le  prescrizioni  della  direttiva  n.  93/34/CEE,  come
modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.
  3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 6 ottobre 1999
                                                    Il Ministro: Treu