Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 non e' consentito rifiutare per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote l'omologazione CE, ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione dei veicoli, per motivi concernenti i dispositivi di ritenuta per passeggeri, se detti dispositivi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della direttiva n. 93/32/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 luglio 2000, non e' consentito rilasciare l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva n. 93/34/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto. 3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 6 ottobre 1999 Il Ministro: Treu