(all. 1 - art. 1)
  ALLEGATO AL DECRETO DI  RECEPIMENTO DELLA  DIRETTIVA N.  1999/25/CE
DELLA COMMISSIONE DEL  9 APRILE 1999 CHE ADEGUA  AL PROGRESSO TECNICO
LA  DIRETTIVA N.  93/34/CEE  DEL CONSIGLIO  RELATIVA ALLE  ISCRIZIONI
REGOLAMENTARI DEI VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE.
1. Il punto 2.1.4. e' sostituito dal seguente:
  "2.1.4.  livello sonoro  a veicolo  fermo: ...  dB(A) a  ..... min
-1e'".
2. Il punto 3.1.1.2. e' sostituito dal seguente:
  "3.1.1.2.La seconda parte e' costituita da sei caratteri (lettere o
cifre), che  hanno lo scopo  di indicare le  caratteristiche generali
del veicolo (tipo, variante e versione). Se il costruttore non fa uso
di uno o piu' di questi  caratteri, gli spazi non usati devono essere
completati con  caratteri alfanumerici, a scelta  del costruttore per
ogni veicolo.".
3. Il punto 3.1.2. e' sostituito dal seguente:
  "3.1.2.Il numero d'identificazione del veicolo deve essere disposto
possibilmente su  un'unica riga.  L'inizio e la  fine di  questa riga
devono  essere  deliminati  da  un  simbolo;  quest'ultimo  non  deve
identificarsi con cifre  arabe ne' con lettere  latine maiuscole, ne'
poter essere confuso con una di esse.
  "3.1.2.In casi eccezionali e per motivi tecnici e' anche ammessa la
disposizione su  due righe. In  tali casi non e'  tuttavia consentito
suddividere una  qualsiasi delle tre  parti e  l'inizio e la  fine di
ciascuna riga  devono essere  delimitati da un  simbolo che  non deve
identificarsi con cifre  arabe ne' con lettere  latine maiuscole, ne'
poter essere  confuso con una di  esse. Il simbolo puo'  anche essere
segnato fra le  tre parti (punto 3.1.1) all'interno di  una riga. Non
sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.".