ALLEGATO AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 1999/25/CE DELLA COMMISSIONE DEL 9 APRILE 1999 CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA N. 93/34/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI DEI VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE. 1. Il punto 2.1.4. e' sostituito dal seguente: "2.1.4. livello sonoro a veicolo fermo: ... dB(A) a ..... min -1e'". 2. Il punto 3.1.1.2. e' sostituito dal seguente: "3.1.1.2.La seconda parte e' costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e versione). Se il costruttore non fa uso di uno o piu' di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfanumerici, a scelta del costruttore per ogni veicolo.". 3. Il punto 3.1.2. e' sostituito dal seguente: "3.1.2.Il numero d'identificazione del veicolo deve essere disposto possibilmente su un'unica riga. L'inizio e la fine di questa riga devono essere deliminati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe ne' con lettere latine maiuscole, ne' poter essere confuso con una di esse. "3.1.2.In casi eccezionali e per motivi tecnici e' anche ammessa la disposizione su due righe. In tali casi non e' tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe ne' con lettere latine maiuscole, ne' poter essere confuso con una di esse. Il simbolo puo' anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga. Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.".