Art. 2. La quota da versare per l'anno 2000 e' stabilita nelle seguenti misure: 1 a) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese iscritte all'albo, titolari di veicoli con massa complessiva superiore a 6 tonnellate: L. 30.000; 1 b) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese iscritte all'albo, non titolari di veicoli, ovvero esclusivamente titolari di veicoli con massa complessiva inferiore a 6 tonnellate: L. 40.000; 2) ulteriore quota dovuta da ogni impresa di cui al precedente punto 1 a) in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, limitatamente ai veicoli con massa complessiva superiore a 6 tonnellate: a) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 2 a 5: L. 10.000; b) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 6 a 10: L. 20.000; c) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 11 a 50: L. 50.000; d) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 51 a 100: L. 200.000; e) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 101 a 200: L. 500.000; f)imprese iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli superiore a 200: L. 1.000.000; 3) ulteriore quota dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e' titolare (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2): a) per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi: L. 10.000; b) per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi: L. 15.000; c) per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi: L. 20.000.