Art. 2.
  La quota  da versare  per l'anno 2000  e' stabilita  nelle seguenti
misure:
  1 a)  quota fissa  di iscrizione  da versare da  parte di  tutte le
imprese iscritte all'albo, titolari  di veicoli con massa complessiva
superiore a 6 tonnellate: L. 30.000;
  1 b)  quota fissa  di iscrizione  da versare da  parte di  tutte le
imprese   iscritte  all'albo,   non  titolari   di  veicoli,   ovvero
esclusivamente titolari di veicoli  con massa complessiva inferiore a
6 tonnellate: L. 40.000;
  2)  ulteriore quota  dovuta da  ogni impresa  di cui  al precedente
punto 1  a) in relazione  alla dimensione numerica del  proprio parco
veicolare, limitatamente ai veicoli con massa complessiva superiore a
6 tonnellate:
  a)  imprese iscritte  all'albo  che esercitano  l'attivita' con  un
numero di veicoli da 2 a 5: L. 10.000;
  b)  imprese iscritte  all'albo  che esercitano  l'attivita' con  un
numero di veicoli da 6 a 10: L. 20.000;
  c)  imprese iscritte  all'albo  che esercitano  l'attivita' con  un
numero di veicoli da 11 a 50: L. 50.000;
  d)  imprese iscritte  all'albo  che esercitano  l'attivita' con  un
numero di veicoli da 51 a 100: L. 200.000;
  e)  imprese iscritte  all'albo  che esercitano  l'attivita' con  un
numero di veicoli da 101 a 200: L. 500.000;
  f)imprese  iscritte  all'albo  che esercitano  l'attivita'  con  un
numero di veicoli superiore a 200: L. 1.000.000;
  3) ulteriore  quota dovuta dall'impresa  per ogni veicolo  di massa
complessiva  superiore  a  6.000  chilogrammi di  cui  la  stessa  e'
titolare (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2):
  a)  per ogni  veicolo, dotato  di  capacita' di  carico, con  massa
complessiva da 6.001 a 11.500  chilogrammi, nonche' per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi: L. 10.000;
  b)  per ogni  veicolo, dotato  di  capacita' di  carico, con  massa
complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi: L. 15.000;
  c)  per ogni  veicolo, dotato  di  capacita' di  carico, con  massa
complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con
peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi: L. 20.000.