IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 8, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede; Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, n. 686 del 27 maggio 1999, con la quale e' stata espressa l'intesa sui criteri di riparto dei fondi destinati agli interventi urgenti previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1997 per le annualita' 1999-2000; Visto il decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226; Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 27 agosto 1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Statodott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo; Decreta: Art. 1. Le risorse finanziarie rese disponibili per gli anni 1999-2000 dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, destinati ai programmi di intervento urgenti di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decretolegge, sono ripartiti secondo la tabella allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.