Art. 3.
  Il  Ministero  dell'ambiente  provvede,   con  propri  decreti,  al
trasferimento  alle regioni  e le  province autonome  di Trento  e di
Bolzano,  delle somme  loro assegnate  utilizzando le  somme iscritte
all'U.P.B. n. 1.2.1.1. - capitolo  n. 7008, dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente.