Art. 3. Il Ministero dell'ambiente provvede, con propri decreti, al trasferimento alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle somme loro assegnate utilizzando le somme iscritte all'U.P.B. n. 1.2.1.1. - capitolo n. 7008, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.