Art. 7. (Principi organizzativi) 1. L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti e' costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unita' sanitarie locali. 2. E' istituito il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale. 3. Il Ministro della sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo dei trapianti, comprese le modalita' del collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche della rete unitaria della pubblica amministrazione. 4. Per l'istituzione del sistema informativo dei trapianti e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.