Art. 9.
            (Consulta tecnica permanente per i trapianti)
1.  E'  istituita  la Consulta tecnica permanente per i trapianti, di
seguito denominata "Consulta". La Consulta e' composta dal  direttore
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  o  da  un  suo  delegato, dal
direttore generale del Centro nazionale, dai coordinatori dei  centri
regionali  e  interregionali  per  i trapianti, dai rappresentanti di
ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro  interregionale,
da  tre  clinici  esperti  in  materia  di  trapianti  di organi e di
tessuti, di cui almeno  uno  rianimatore,  e  da  tre  esperti  delle
associazioni  nazionali che operano nel settore dei trapianti e della
promozione delle donazioni.
2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro
della sanita' per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza.
3. La Consulta predispone  gli  indirizzi  tecnico-operativi  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di prelievo e di trapianto di organi e
svolge funzioni consultive a favore del Centro nazionale.
4. Per l'istituzione della Consulta e' autorizzata la spesa  di  lire
100 milioni annue a decorrere dal 1999.