Art. 3.
                          Delega al Governo
  1.  Sulla base  del  parere  di cui  all'articolo  2,  comma 3,  il
Governo,  entro ventiquattro  mesi dalla  data di  entrata in  vigore
della  presente  legge,  sentita   la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del decreto  legislativo  28  agosto 1997,  n.  281,
nonche' la commissione paritetica  Governoeditori di cui all'articolo
29 della legge 25 febbraio  1987, n. 67, integrata dai rappresentanti
delle  organizzazioni sindacali  rappresentative a  livello nazionale
dei rivenditori e dei distributori, e' delegato ad emanare un decreto
legislativo diretto  a riordinare in  maniera organica il  sistema di
diffusione  della  stampa  quotidiana  e periodica,  sulla  base  dei
seguenti criteri direttivi:
  a) definizione  della disciplina cui le  regioni devono uniformarsi
per  la parte  relativa alla  vendita dei  giornali e  delle riviste,
tenuto   conto  dell'esercizio   delle  funzioni   delegate  di   cui
all'articolo 52, primo comma, lettera  a), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  b)  definizione  dei  criteri   cui  devono  attenersi  le  regioni
nell'elaborazione   di   indirizzi   per   i  comuni   in   tema   di
predisposizione dei  piani di  localizzazione dei punti  esclusivi di
vendita;
  c)  definizione  di  un  nuovo  sistema  di  vendita  dei  prodotti
editoriali  su tutto  il  territorio nazionale,  articolato in  punti
vendita esclusivi e  punti vendita non esclusivi quali  quelli di cui
alla  lettera d),  mediante il  rilascio di  autorizzazioni, anche  a
carattere stagionale,  in ragione  della densita'  della popolazione,
delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entita'
delle vendite di quotidiani e  periodici negli ultimi due anni, delle
condizioni di accesso, nonche'  dell'esistenza di altri punti vendita
non esclusivi;
  d) previsione  che i  soggetti di  cui al  numero 3)  della lettera
dbis)  dell'undicesimo comma  dell'articolo l4  della legge  5 agosto
1981, n. 416,  introdotta dal comma 1 dell'articolo  1 della presente
legge,   presentando  al   comune  territorialmente   competente  una
dichiarazione di  ottemperanza alle  previsioni di cui  alla medesima
lettera dbis), numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del citato
articolo  1,  siano  autorizzati   a  vendere  anche  quotidiani  e/o
periodici; previsione che tale disciplina si applichi agli esercizi a
prevalente specializzazione di vendita  limitatamente alle riviste di
identica specializzazione;
  e)  previsione che  i piani  comunali di  localizzazione dei  punti
esclusivi  di  vendita,  o  la loro  riformulazione,  debbano  essere
adottati entro  un anno dalla data  di entrata in vigore  del decreto
legislativo e  che in assenza  di tali piani, qualora  nel territorio
non esistano punti  vendita esclusivi o aggiuntivi,  il sindaco possa
rilasciare l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;
  f)  individuazione  dei  casi  in  cui  non  e'  necessaria  alcuna
autorizzazione, tenuto  conto anche di quanto  previsto dall'articolo
14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7
della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  g)  previsione  che  tutti  i  soggetti  autorizzati  alla  vendita
assicurino  parita'  di  trattamento  alle testate;  per  i  circuiti
alternativi  alle  edicole  la  parita' di  trattamento  deve  essere
assicurata nell'ambito della tipologia prescelta.
  2. Lo schema di decreto legislativo  di cui al comma 1 e' trasmesso
alla  Camera  dei deputati  ed  al  Senato  della Repubblica  per  la
formulazione,  entro trenta  giorni dalla  data di  assegnazione, del
parere da  parte delle  competenti commissioni  parlamentari. Decorso
tale  termine, il  decreto  e'  emanato anche  in  mancanza di  detto
parere.
 
           Note all'art. 3:
            -  Per   il testo dell'art. 8  del decreto legislativo n.
          281/1997 e dell'art. 29 della legge  n.  67/1987,  si  veda
          nelle note all'art 1.
            -  Il  testo dell'art. 52,  primo comma,  lettera a), del
          D.P.R. n.   616/1997 (Attuazione   della  delega  di    cui
          all'art.  1  della    legge  22  luglio 1975, n. 382) e' il
          seguente:
            "Art. 52 (Attivita' commerciali).  -  Ferme  restando  le
          funzioni  gia'  di   competenza   delle   regioni   e   dei
          comuni,  e  nel  quadro  degli indirizzi  determinati   dal
          Governo,   e'  delegato   alle   regioni l'esercizio  delle
          funzioni amministrative relative:
            a)  ai  distributori    di  carburante, alle rivendite di
          giornali e di riviste,  ai pubblici  esercizi di  vendita e
          consumo di  alimenti e bevande".