ART. 12.
        (Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998,
        n. 360, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, e all'articolo 3, comma 143, della legge
                     23 dicembre 1996, n. 662).

   1.  Al  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  sono
apportate le seguenti modificazioni:

   a)  all'articolo  1, comma 1, dopo la parola: " addizionale " sono
inserite le seguenti: " provinciale e ";

   b)  all'articolo  1,  comma 2, le parole: " Con decreto del " sono
sostituite  dalle  seguenti:  " Con uno o piu' decreti del "; dopo le
parole:  " e' stabilita l'aliquota ", sono inserite le seguenti: " di
compartecipazione  ";  alla  fine  e' aggiunto il seguente periodo: "
L'aliquota    di   compartecipazione   dovra'   cumulare   la   parte
specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima   finalizzata   esclusivamente  al  finanziamento  delle
funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. ";

   c)  all'articolo  1,  comma  3, dopo le parole: " dell'aliquota ",
sono aggiunte le seguenti: " di compartecipazione ";

   d) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

   "5.  Relativamente  ai  redditi  di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del citato testo unico l'addizionale provinciale e comunale dovuta e'
determinata  dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all'atto  di  effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto in tre rate uguali a
partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono
effettuate  o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione
nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo
da   trattenere,   nonche'   quello  trattenuto,  e'  indicato  nella
certificazione  unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n.
600 del 1973.";

   e)  all'articolo  1, comma 6, le parole: " e' dovuta al comune nel
quale  il  contribuente  ha  il  domicilio  fiscale alla data del 3 1
dicembre  dell'anno  cui  si  riferisce  l'addizionale  stessa " sono
sostituite  dalle  seguenti:  " e' dovuta alla provincia ed al comune
nel  quale  il  contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31
dicembre  dell'anno  cui  si  riferisce  l'addizionale stessa, per le
parti spettanti ";

   f)  all'articolo  1,  comma  7, primo periodo, dopo le parole: "La
ripartizione"  sono  inserite le seguenti: "tra le province e" e, nel
primo e nel secondo periodo, e' soppressa la parola: "comunale";

   g)  all'articolo  1,  comma 7, all'inizio del quarto periodo, sono
inserite le seguenti parole: "Per le province e";

   h)  all'articolo  1, comma 8, primo e secondo periodo, prima delle
parole: "i comuni" sono inserite le seguenti: "le province ed";

   i)  all'articolo 1, comma 9, dopo le parole: " sono versati " sono
inserite le seguenti: " alle province e ";

   l)  all'articolo  2,  comma  1, dopo la parola: "trasferiti", sono
inserite le seguenti: "alle province e";

   m)   all'articolo   2,  comma  2,  dopo  le  parole:  "i  proventi
dell'addizionale"  sono inserite le seguenti: "provinciale e", e dopo
le  parole:  "vengono  ripartiti"  sono inserite le seguenti: "fra le
province e";

   n)  all'articolo  2,  comma  3,  dopo  le  parole:  " dei proventi
dell'addizionale " sono inserite le seguenti: " provinciale e "; dopo
le  parole:  "da  operare  e  da  consolidare,  ",  sono  inserite le
seguenti: "per ciascuna provincia e";

   o) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

   "3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali
derivanti  dall'aliquota  di compartecipazione di cui all'articolo 1,
comma  2,  non  connessa  all'effettivo  trasferimento  di  compiti e
funzioni  ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997,
fissata  in  misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dei  trasferimenti  ordinari  ai
comuni, salvo eventuale conguaglio";

   p)  all'articolo  3,  comma 1, dopo le parole: "risorse aggiuntive
acquisite " sono inserite le seguenti: "dalle province e".

   2.  Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da
garantire  la  neutralita'  finanziaria per il bilancio dello Stato e
dei singoli enti locali per gli anni 2000 e 2001.

   3.  Il  comma  2 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:

   "2.  In  relazione  alle  competenze attribuite alle regioni Valle
d'Aosta  e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e
di  Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e
comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
all'articolo  1  del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive  modificazioni,  e'  versata  direttamente  alle regioni e
province  stesse;  le  regioni  e  le province predette provvedono ai
trasferimenti  finanziari  agli  enti  locali  nel pieno rispetto dei
rispettivi  statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le
medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro
dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale
di  cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360".

   4.  Nell'articolo  3,  comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  alla lettera f), le parole: "attribuzione ai comuni delle somme
riscosse  per  le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e catastale in
relazione  agli  atti  di  trasferimento  a  titolo oneroso, compresi
quelli  giudiziari,  della  proprieta'  di  immobili  nonche'  quelli
traslativi  o  costitutivi  di  diritti  reali  sugli  stessi;"  sono
soppresse.
 
          Note all'art. 12:
            -  Si  riporta  l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, come
          modificato dalla presente legge:
            "Art. 1. - 1. E' istituita, a  decorrere  dal  1  gennaio
          1999,  l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
          reddito delle persone fisiche.
            2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e dell'interno, da  emanare  entro
          il    15    dicembre,    e'    stabilita    l'aliquota   di
          compartecipazione dell'addizionale da applicare  a  partire
          dall'anno  successivo ed e' conseguentemente determinata la
          equivalente riduzione delle aliquote di  cui  all'art.  11,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917.  L'aliquota  di compartecipazione
          dovra' cumulare la  parte  specificamente  indicata  per  i
          comuni   e  quella  relativa  alle  province,  quest'ultima
          finalizzata esclusivamente al finanziamento delle  funzioni
          e dei compiti ad esse trasferiti.
            3.  I  comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la
          variazione     dell'aliquota      di      compartecipazione
          dell'addizionale   da   applicare   a   partire   dall'anno
          successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni
          nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non  puo'  eccedere
          complessivamente  0,5  punti percentuali, con un incremento
          annuo non superiore a 0,2 punti  percentuali.  La  suddetta
          deliberazione  puo'  essere  adottata  dai  comuni anche in
          mancanza del decreto di cui al comma 2.
            4. L'addizionale e'  determinata  applicando  al  reddito
          complessivo  determinato  ai  fini dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche,  al  netto  degli  oneri  deducibili
          riconosciuti  ai  fini di tale imposta l'aliquota stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al netto delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e  dei
          crediti  di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
            5.  Relativamente  ai  redditi  di lavoro dipendente e ai
          redditi assimilati a quelli di  lavoro  dipendente  di  cui
          agli  articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale
          provinciale e comunale dovuta e' determinata dai  sostituti
          d'imposta  di  cui  agli  articoli  23 e 29 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          all'atto  di  effettuazione  delle operazioni di conguaglio
          relative a detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto
          in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo
          a quello in cui le stesse sono effettuate  o,  in  caso  di
          cessazione  del rapporto, in unica soluzione nel periodo di
          paga  in  cui sono svolte le dette operazioni. L'importo da
          trattenere, nonche' quello trattenuto,  e'  indicato  nella
          certificazione  unica  di  cui  all'art.  7-bis  del citato
          decreto n. 600 del 1973.
            6. L'addizionale e' dovuta alla provincia  ed  al  comune
          nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
          del  31  dicembre  dell'anno cui si riferisce l'addizionale
          stessa, per le parti spettanti,  ovvero,  relativamente  ai
          redditi  di  lavoro  dipendente  e  a  quelli assimilati ai
          medesimi redditi, al comune in  cui  il  sostituito  ha  il
          domicilio   fiscale   alla   data  di  effettuazione  delle
          operazioni di conguaglio relative a detti  redditi,  ed  e'
          versata,  unitamente  all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,  con  le  modalita'  stabilite  con  decreto   del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  e
          dell'interno.
            7.  La  ripartizione tra le province e tra i comuni delle
          somme versate a titolo di addizionale e' effettuata,  salvo
          quanto previsto dall'art.  2, dal Ministero dell'interno, a
          titolo  di  acconto sull'intero importo delle somme versate
          entro lo stesso anno in cui e'  effettuato  il  versamento,
          sulla  base  dei  dati  forniti dal Ministero delle finanze
          concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e
          dei sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente  a
          quello   cui   si  riferisce  l'addizionale.  Entro  l'anno
          successivo a quello in cui e' effettuato il versamento,  il
          Ministero    dell'interno   provvede   ad   effettuare   il
          conguaglio, mediante compensazione con le somme  spettanti,
          a  titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei
          dati forniti dal Ministero  delle  finanze  concernenti  le
          risultanze  delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti
          d'imposta  presentate   per   l'anno   cui   si   riferisce
          l'addizionale.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di
          concerto con i Ministri delle finanze  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione economica possono essere
          stabilite   ulteriori   modalita'   per    effettuare    la
          ripartizione. Per le province e per i comuni l'accertamento
          contabile    dei   proventi   derivanti   dall'applicazione
          dell'addizionale avviene  sulla  base  delle  comunicazioni
          annuali  del  Ministero dell'interno delle somme spettanti.
          Per il primo anno di applicazione  delle  disposizioni  del
          presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3
          e'  ripartita  entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
          versamento,  a  titolo  di  acconto  per  l'intero  importo
          versato,  sulla  base  dei dati forniti dal Ministero delle
          finanze, concernenti  il  numero  dei  contribuenti  aventi
          domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi
          imponibili   medi   quali  risultanti  dalle  piu'  recenti
          statistiche  generali  pubblicate   dal   Ministero   delle
          finanze.
            8.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  44  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  ai  fini  dell'accertamento  dell'addizionale, le
          province  ed  i   comuni   forniscono   all'amministrazione
          finanziaria   informazioni   e   notizie  utili.  I  comuni
          provvedono, altresi',  agli  eventuali  rimborsi  richiesti
          dagli  interessati  con  le modalita' stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno,   sentita  la  Conferenza  Stato-  Citta'  ed
          autonomie locali di cui all'art. 8, comma  2,  del  decreto
          legislativo   28  agosto  1997,  n.  281.  Per  quanto  non
          disciplinato  dal  presente  decreto,   si   applicano   le
          disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche.
            9. Al  termine  delle  attivita'  di  liquidazione  e  di
          accertamento,  le  maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di
          addizionale e i relativi interessi sono versati alle  prov-
          ince  e  ai  comuni  secondo  le modalita' stabilite con il
          decreto di cui al comma 6.
            10. All'art. 17,  comma  2,  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti riguardanti la dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
          versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
          fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni,  sono apportate le seguenti
          modificazioni:
             a) nella lettera a), dopo le parole: "alle  imposte  sui
          redditi"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  alle  relative
          addizionali";
             b) la lettera d-bis), introdotta dall'art. 50, comma  7,
          del   decreto   legislativo   15  dicembre  1997,  n.  446,
          concernente   l'istituzione   dell'addizionale    regionale
          all'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche,  e'
          soppressa.
            11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati  sentita
          la  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie  locali  di cui
          all'art. 8, comma 2,  del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281".
            -  Per  opportuna  conoscenza  si  riporta il testo degli
          artt. 46 e 47 del TUIR, e degli artt. 7-bis, 23  e  29  del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 600 del 1973,
          sopra richiamati:
            "Art. 46  (Redditi  di  lavoro  dipendente).  -  1.  Sono
          redditi   di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano  da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi  qualifica,  alle dipendenze e sotto la direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato   lavoro  dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro.
            2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
             a) le pensioni di ogni genere  e  gli  assegni  ad  esse
          equiparati;
             b)  le  somme  di  cui  all'art.  429, ultimo comma, del
          codice di procedura civile".
            "Art.   47   (Redditi   assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente:
             a)  i  compensi  percepiti,  entro  i  limiti dei salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di   servizi,   delle   cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca;
             b)  le  indennita'  e  i  compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
             c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
          studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o
          di addestramento professionale, se il beneficiario  non  e'
          legato  da  rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
          soggetto erogante;
             d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli  articoli
          24,  33,  lettera  a),  e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
          222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua  di  cui
          all'art.  33,  primo  comma, della legge 26 luglio 1974, n.
          343;
             e)  i  compensi  per  l'attivita'  libero  professionale
          intramuraria   del   personale   dipendente   del  Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
             f)  le  indennita',  i  gettoni  di presenza e gli altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province   e   dai  comuni  per  l'esercizio  di  pubbliche
          funzioni, nonche' i compensi corrisposti  ai  membri  delle
          commissioni  tributarie,  ai giudici di pace e agli esperti
          del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli  che
          per legge debbono essere riversati allo Stato;
             g)  le  indennita'  di  cui  all'art.  1  della legge 31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del Parlamento europeo e le indennita', comunque denomi-
          nate, percepite per le cariche elettive e per  le  funzioni
          di  cui  agli  articoli 114 e 135 della Costituzione e alla
          legge 27 dicembre  1985,  n.  816,  nonche'  i  conseguenti
          assegni  vitalizi  percepiti in dipendenza dalla cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica;
             h)   le   rendite   vitalizie   e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
             h-bis) le  prestazioni  comunque  erogate  in  forma  di
          trattamento  periodico  ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993,
          n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
             i)  gli  altri  assegni  periodici, comunque denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h)  e  i)
          del  comma  1  dell'art.  10  tra  gli  oneri deducibili ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41;
             l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
          socialmente  utili in conformita' a specifiche disposizioni
          normative.
            2. I redditi di cui alla lettera  a)  del  comma  1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la  cooperativa  sia  iscritta  nel  registro prefettizio o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto  siano  inderogabilmente indicati i princi'pi della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali princi'pi siano
          effettivamente osservati.
            3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g),  h)  e
          i)  del  comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13."
            "Art.  7-bis (Certificazioni dei sostituti di imposta). -
          1. I soggetti indicati nel titolo III del presente  decreto
          che  corrispondono  somme e valori soggetti a ritenute alla
          fonte secondo le disposizioni dello  stesso  titolo  devono
          rilasciare  una apposita certificazione unica anche ai fini
          dei  contributi  dovuti  all'Istituto  nazionale   per   la
          previdenza    sociale    (INPS)    attestante   l'ammontare
          complessivo delle dette somme e valori,  l'ammontare  delle
          ritenute  operate, delle detrazioni di imposta effettuate e
          dei contributi previdenziali e assistenziali,  nonche'  gli
          altri  dati  stabiliti  con  il  decreto di cui all'art. 8,
          comma 1, secondo periodo. La certificazione e' unica  anche
          ai  fini  dei  contributi  dovuti  agli  altri enti e casse
          previdenziali; con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,
          emanato  di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza  sociale,  sono  stabilite  le  relative
          modalita'    di   attuazione.   La   certificazione   unica
          sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
            2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi  di
          elaborazione  automatica,  sono consegnati agli interessati
          entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello  in
          cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro
          dodici  giorni  dalla  richiesta  degli  stessi  in caso di
          interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi  di  cui
          all'art.  27  il  certificato  puo' essere sostituito dalla
          copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
          11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745".
            "Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro  dipendente).  -
          1.  Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
          predetto testo unico e le persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,   o   imprese   agricole,  le  persone  fisiche  che
          esercitano arti e professioni, nonche' il condominio  quale
          sostituto  di imposta, i quali corrispondono somme e valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuta dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel  caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in  tutto  o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta.
            2. La ritenuta da operare e' determinata:
             a)  sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori di
          cui all'art.  48 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle succes-
          sive  lettere  b)  e  c), corrisposti in ciascun periodo di
          paga,  con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni previste negli articoli  12  e  13,  del  citato
          testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
          cui  agli  articoli  12  e  13, del citato testo unico sono
          effettuate se il percipiente dichiara  di  avervi  diritto,
          indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
          tempestivamente  le  eventuali variazioni. La dichiarazione
          ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
             b) sulle mensilita'  aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
             c)   sugli   emolumenti   arretrati   relativi  ad  anni
          precedenti di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b),  del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente;
             d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art.   16, comma  1,  lettera
          a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
          dello stesso testo unico;
             e)  sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori di
          cui all'art.   48, del citato  testo  unico,  non  compresi
          nell'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  dello stesso testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
            3.  I  soggetti  indicati  nel comma 1 devono effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il  conguaglio  tra  le  ritenute  operate  sulle somme e i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui
          compensi e le indennita'  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettera  b),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n.  917, comunicati al sostituto entro il 12
          gennaio    dell'anno   successivo,   e   l'imposta   dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto delle detrazioni di cui agli articoli 12  e  13,  del
          citato  testo  unico, e di quelle eventualmente spettanti a
          norma dell'art.  13-bis dello stesso testo unico per  oneri
          a  fronte  dei  quali  il  datore  di  lavoro ha effettuato
          trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di  cui  alle
          lettere  c)  e  f) dello stesso articolo, per erogazioni in
          conformita'  a  contratti  collettivi  o   ad   accordi   e
          regolamenti   aziendali.   In   caso  di  incapienza  delle
          retribuzioni a subire il prelievo delle imposte  dovute  in
          sede  di  conguaglio  di  fine  anno  entro  il 28 febbraio
          dell'anno successivo, il  sostituito  puo'  dichiarare  per
          iscritto   al   sostituto  di  volergli  versare  l'importo
          corrispondente alle  ritenute  ancora  dovute,  ovvero,  di
          autorizzarlo  a  effettuare  il prelievo sulle retribuzioni
          dei periodi di paga  successivi  al  secondo  dello  stesso
          periodo  di  imposta.  Sugli importi di cui e' differito il
          pagamento si applica  l'interesse  in  ragione  dell'1  per
          cento  mensile,  che  e' trattenuto e versato nei termini e
          con le modalita' previste per le somme  cui  si  riferisce.
          L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato
          trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di lavoro o per
          incapienza  delle  retribuzioni  deve   essere   comunicato
          all'interessato  che deve provvedere al versamento entro il
          15 gennaio dell'anno successivo. Qualora  le  comunicazioni
          delle  indennita'  e dei compensi di cui all'art. 47, comma
          1,  lettera  b),  del  citato  testo  unico  pervengano  al
          sostituto  oltre  il  termine  del  12  gennaio del periodo
          d'imposta successivo, di esse lo  stesso  terra'  conto  ai
          fini  delle  operazioni di conguaglio del periodo d'imposta
          successivo.  Se  alla  formazione  del  reddito  di  lavoro
          dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le
          imposte  ivi  pagate  a  titolo  definitivo sono ammesse in
          detrazione fino  a  concorrenza  dell'imposta  relativa  ai
          predetti  redditi  prodotti all'estero. La disposizione del
          periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui  le
          somme  o  i  valori  prodotti all'estero abbiano concorso a
          formare  il  reddito  di  lavoro  dipendente   in   periodi
          d'imposta  precedenti.  Se  concorrono  redditi prodotti in
          piu' Stati esteri la detrazione  si  applica  separatamente
          per ciascuno Stato.
            4.  Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio
          di fine anno il sostituito puo' chiedere  al  sostituto  di
          tenere  conto  anche  dei  redditi  di lavoro dipendente, o
          assimilati a quelli di  lavoro  dipendente,  percepiti  nel
          corso  di  precedenti rapporti intrattenuti.  A tal fine il
          sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il
          12 del mese di gennaio del periodo d'imposta  successivo  a
          quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica
          concernente  i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a
          quelli  di  lavoro  dipendente,  erogati da altri soggetti,
          compresi  quelli  erogati  da  soggetti  non  obbligati  ad
          effettuare   le  ritenute.  Alla  consegna  della  suddetta
          certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al
          sostituto quale delle opzioni previste al comma  precedente
          intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a
          subire  il prelievo delle imposte. La presente disposizione
          non si applica ai soggetti  che  corrispondono  trattamenti
          pensionistici.
            5. (abrogato)".
            "Art.   29   (Ritenuta   sui  compensi  e  altri  redditi
          corrisposti dallo Stato). -  1.  Le  amministrazioni  dello
          Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  che
          corrispondono le somme e  i  valori  di  cui  all'art.  23,
          devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta
          diretta in acconto dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche  dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
          le seguenti modalita':
             a) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori,  di
          cui  all'art.    48,  del  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli
          indicati alle successive lettere b) e c), aventi  carattere
          fisso  e  continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
          al comma 2 dell'art. 23;
             b) sulle mensilita'  aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da  quelli  di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
          delle indennita' di cui all'art.  48, commi 5, 6,  7  e  8,
          del  citato  testo  unico, con la aliquota applicabile allo
          scaglione di reddito piu' elevato della categoria o  classe
          di  stipendio  del percipiente all'atto del pagamento o, in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
             c)  sugli  emolumenti   arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente;
             d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita'  e  somme  di cui all'art.  16, comma 1, lettera
          a), del citato testo unico con i criteri  di  cui  all'art.
          17, dello stesso testo unico;
             e)  sulla  parte  imponibile delle somme e valori di cui
          all'art.    48,  del  citato  testo  unico,  non   compresi
          nell'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  dello stesso testo
          unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
          il primo scaglione di reddito.
            2. Gli uffici che dispongono il pagamento  di  emolumenti
          aventi  carattere  fisso  e  continuativo devono effettuare
          entro il 28  febbraio  o  entro  due  mesi  dalla  data  di
          cessazione  del  rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
          il  conguaglio  di  cui  al  comma 3 dell'art.   23, con le
          modalita' in esso stabilite. A  tal  fine,  all'inizio  del
          rapporto,   il  sostituito  deve  specificare  quale  delle
          opzioni previste al comma 2 dell'art. 23  intende  adottare
          in  caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire il
          prelievo  delle  imposte.  Ai  fini  delle  operazioni   di
          conguaglio  i soggetti e gli altri organi che corrispondono
          compensi  e  retribuzioni  non  aventi  carattere  fisso  e
          continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la
          fine  dell'anno  e,  comunque,  non  oltre  il  12  gennaio
          dell'anno successivo, l'ammontare delle somme  corrisposte,
          l'importo   degli   eventuali  contributi  previdenziali  e
          assistenziali, compresi  quelli  a  carico  del  datore  di
          lavoro e le ritenute effettuate.  Per le somme e i valori a
          carattere   ricorrente   la   comunicazione   deve   essere
          effettuata  su  supporto   magnetico   secondo   specifiche
          tecniche  approvate  con  apposito decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
          alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
          degli  emolumenti  dovuti   non   consenta   la   integrale
          applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
          recuperata  mediante  ritenuta  sulle  competenze  di altra
          natura che siano  liquidate  anche  da  altro  soggetto  in
          dipendenza  del  cessato  rapporto  di lavoro. Si applicano
          anche le disposizioni dell'art.  23, comma 4.
            3. Le amministrazioni  della  Camera  dei  deputati,  del
          Senato   e   della   Corte  costituzionale,  nonche'  della
          Presidenza della  Repubblica  e  degli  organi  legislativi
          delle  regioni  a  statuto  speciale,  che corrispondono le
          somme e i valori di cui al comma  1,  effettuano,  all'atto
          del  pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche con i criteri indicati  nello
          stesso  comma.  Le  medesime  amministrazioni, all'atto del
          pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di  cui
          all'art.  47,  comma  1,  lettera g), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, applicano una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri indicati nel comma 1. Si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 2.
            4.  Nel  caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
          cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto  o  in
          parte,  sui  contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
          e' tenuto a versare al sostituto  l'importo  corrispondente
          all'ammontare della ritenuta.
            5.  Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui
          al comma 3, che corrispondono i compensi e le  altre  somme
          di  cui  agli  articoli  24,  25,  25-bis  e  28 effettuano
          all'atto  del  pagamento  le   ritenute   stabilite   dalle
          disposizioni stesse".
            -  Si  riporta  l'art. 2 del D.Lgs. n. 360 del 1998, come
          modificato dalla presente legge:
            "Art. 2. - 1.  Il  finanziamento  delle  funzioni  e  dei
          compiti effettivamente trasferiti alle province e ai comuni
          e'  assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi
          temporaneamente assegnati, ai  sensi  dell'art.    7  della
          legge   15   marzo   1997,  n.  59,  come  integrato  dalle
          disposizioni recate dall'art. 48, comma 12, della legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  sino  a tutto l'anno relativo al
          periodo d'imposta assunto a riferimento dai decreti annuali
          di cui all'art. 1, comma 2.
            2. Per il periodo  successivo  a  quello  determinato  in
          applicazione  del  comma  1  e  sino  all'anno precedente a
          quello in cui verra' applicata  la  rideterminazione  della
          spesa,  ai  sensi dell'art. 48, comma 11, lettera c), della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'addizionale
          provinciale  e  comunale  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone  fisiche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  vengono
          ripartiti fra le province e  fra  i  comuni  dal  Ministero
          dell'interno   in  misura  proporzionale  ai  trasferimenti
          erariali aggiuntivi richiamati al comma 1.
            3. A decorrere  dall'anno  in  cui  verra'  applicata  la
          rideterminazione  della spesa, ai sensi dell'art. 48, comma
          11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  la
          ripartizione  dei  proventi  dell'addizionale provinciale e
          comunale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  di
          cui  all'art.  1,  comma  2,  e'  effettuata  dal Ministero
          dell'interno secondo quanto disposto dall'art. 1, comma  7.
          Contestualmente   all'applicazione  della  rideterminazione
          della spesa, ai sensi dell'art. 48, comma 11,  lettera  c),
          della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, si procedera' con
          appositi provvedimenti alla determinazione della  riduzione
          o  dell'aumento  dei  trasferimenti statali da operare e da
          consolidare, per ciascuna provincia e per  ciascun  comune,
          in    relazione    alla    differenza    tra   il   gettito
          dell'addizionale di cui all'art. 1, comma  2,  e  la  spesa
          come  sopra  rideterminata,  nonche'  ai relativi eventuali
          conguagli.
            3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori  entrate
          erariali  derivanti  dall'aliquota  di compartecipazione di
          cui  all'art.  1,  comma  2,  non  connessa   all'effettivo
          trasferimento  di  compiti  e funzioni ai sensi dell'art. 7
          della citata legge n. 59 del 1997, fissata  in  misura  non
          inferiore  a  un  punto  percentuale,  si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dei  trasferimenti  ordinari  ai
          comuni, salvo eventuale conguaglio".
            -  L'art. 7 della legge n. 59 del 1997, sopra richiamato,
          e' riportato nella nota all'art. 10.
            - Si riporta l'art. 3 del D. Lgs. n. 360 del  1998,  come
          modificato dalla presente legge:
            "Art.  3.  -  1.  Il  Governo trasmette al Parlamento una
          relazione   annuale   sullo   stato   di   attuazione   del
          provvedimento, evidenziando le risorse aggiuntive acquisite
          dalle  province  e  dai  comuni.  Con  decreto del Ministro
          dell'interno sono stabilite le modalita' per l'acquisizione
          dei relativi dati".
            -  Il  comma  2 dell'art. 31 della legge n. 448 del 1998,
          nella  versione   originaria,   precedente   alla   novella
          sostitutiva recata dalla presente legge, era il seguente:
            "2.  In relazione alle competenze attribuite alle regioni
          Valle  d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia  e  alle   province
          autonome  di  Trento e di Bolzano in materia di finanza lo-
          cale, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito  delle
          persone  fisiche  di cui all'art. 1 del decreto legislativo
          28 settembre 1998, n. 360, e' versata alle regioni e  prov-
          ince  stesse secondo le modalita' di cui all'art. 50, comma
          5, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446;  le
          regioni  e le province predette provvedono ai trasferimenti
          finanziari ai comuni  nel  pieno  rispetto  dei  rispettivi
          statuti  di  autonomia e delle loro norme di attuazione; le
          medesime regioni e province assicurano comunque ai  comuni,
          nel  quadro  dei  rispettivi  rapporti finanziari, l'intero
          gettito dell'addizionale di cui all'art. 1,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".
            -  Si riporta l'art. 3, comma 143, della legge n. 662 del
          1996, come modificato dalla presente legge:
            "143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro undici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  al  fine di semplificare e razionalizzare
          gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il  costo  del
          lavoro  e  il prelievo complessivo che grava sui redditi da
          lavoro autonomo e  di  impresa  minore,  nel  rispetto  dei
          princi'pi  costituzionali del concorso alle spese pubbliche
          in ragione della capacita'  contributiva  e  dell'autonomia
          politica  e finanziaria degli enti territoriali, uno o piu'
          decreti  legislativi  contenenti  disposizioni,  anche   in
          materia  di  accertamento,  di riscossione, di sanzioni, di
          contenzioso    e    di    ordinamento    e    funzionamento
          dell'amministrazione   finanziaria   dello   Stato,   delle
          regioni, delle  province  autonome  e  degli  enti  locali,
          occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
             a)  istituzione  dell'imposta  regionale sulle attivita'
          produttive e di una addizionale regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra
          lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
              1)  dei  contributi per il Servizio sanitario nazionale
          di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  e
          successive  modificazioni,  del  contributo  dello  0,2 per
          cento di cui  all'art.  1,  terzo  comma,  della  legge  31
          dicembre  1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della
          legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di  contributo
          per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la  tubercolosi
          eccedente  quella  prevista  per  il  finanziamento   delle
          prestazioni  economiche della predetta assicurazione di cui
          all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
              2) dell'imposta locale sui redditi, di  cui  al  titolo
          III  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917;
              3)  dell'imposta  comunale per l'esercizio di imprese e
          di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto legge
          2 marzo 1989, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 1989, n. 144;
              4)   della  tassa  sulla  concessione  governativa  per
          l'attribuzione del numero di partita IVA, di  cui  all'art.
          24  della  tariffa allegata al decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
              5) dell'imposta sul  patrimonio  netto  delle  imprese,
          istituita  con  decreto-legge  30  settembre  1992, n. 394,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  novembre
          1992, n. 461;
             b)  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e delle
          detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
             c) previsione di  una  disciplina  transitoria  volta  a
          garantire  la graduale sostituzione del gettito dei tributi
          soppressi e previsione di  meccanismi  perequativi  fra  le
          regioni  tesi  al  riequilibrio  degli  effetti  finanziari
          derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale
          di cui alla lettera a);
             d) previsione per  le  regioni  della  facolta'  di  non
          applicare le tasse sulle concessioni regionali;
             e) revisione della disciplina degli altri tributi locali
          e contemporanea abolizione:
              1)  delle  tasse  sulla  concessione  comunale,  di cui
          all'art. 8 del decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
          n. 3;
              2) (abrogato);
              3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo
          della energia elettrica, di cui all'art. 24, decreto  legge
          28  febbraio  1983,  n.  55, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
              4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione  e
          annotazione    dei    veicoli    al    pubblico    registro
          automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
              5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di
          trascrizione di cui all'art. 3, comma 48,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549;
             f)  revisione  della  disciplina relativa all'imposta di
          registro per gli atti di natura traslativa  o  dichiarativa
          aventi  per  oggetto  veicoli  a  motore da sottoporre alle
          formalita' di trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  al
          pubblico registro automobilistico;
             g)  previsione  di adeguate forme di finanziamento delle
          citta' metropolitane di  cui  all'art.  18  della  legge  8
          giugno  1990,  n. 142, attraverso l'attribuzione di gettito
          di tributi regionali e locali  in  rapporto  alle  funzioni
          assorbite".