ART. 15.
            (Regime fiscale dell'indennita' di mobilita'
             di cui all'articolo 7, comma 5, della legge
      23 luglio 1991, n. 223, e altre disposizioni tributarie).

   1. L'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della
legge  23  luglio  1991, n. 223, e' da considerarsi non imponibile ai
fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche per la parte
reinvestita nella costituzione di societa' cooperative.

   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si applica anche alle
indennita'  percepite  nei tre periodi di imposta precedenti a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

   3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennita'
percepita   dall'INPS   alla   costituzione  di  una  nuova  societa'
cooperativa,  possono fruire della prevista esenzione, nei limiti del
rimborso di imposta derivante dall'attuazione del comma 1, investendo
nella  societa' cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento
del valore della quota posseduta.

   4.  All'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601, sono apportate le seguenti
modificazioni:

   a)  nel primo periodo, la parola: " sessanta " e' sostituita dalla
seguente: " cinquanta ";

   b)  nel  secondo  periodo,  le parole: " sessanta " e " quaranta "
sono  sostituite,  rispettivamente, dalle seguenti: " cinquanta " e "
venticinque ".

   5.   Il   termine  del  20  aprile  1998,  previsto  dal  comma  1
dell'articolo  30  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente
l'esclusione  dei  beni  dal  patrimonio  d'impresa, e' fissato al 16
settembre  1999. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n. 602, e successive modificazioni, a decorrere dal
21  aprile  1998. L'esclusione ha effetto dall'anno 1999. Gli importi
dovuti, se eccedenti 5 milioni di lire, possono essere versati per il
40  per cento entro il 16 settembre 1999 e, per la restante parte, in
quote  di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

   6.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,
valutati  in  lire  3 miliardi per l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a
decorrere   dall'anno   2000,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "  Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
 
          Nota all'art. 15:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 luglio
          1991, n.  223:
            "Art. 7 (Indennita' di  mobilita').  -  1.  I  lavoratori
          collocati  in  mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma  1,  hanno
          diritto  ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno  compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
          misura percentuale, di seguito  indicata,  del  trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
             a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
             b)  dal  tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
          cento.
            2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  la
          indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un periodo
          massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei  per  i
          lavoratori   che   hanno  compiuto  i  quaranta  anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni.  Essa spetta nella seguente misura:
             a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
             b)  dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
          cento.
            3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal
          1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della
          indennita' di contingenza dei lavoratori  dipendenti.  Essa
          non  e'  comunque corrisposta successivamente alla data del
          compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa  data
          non   e'  ancora  maturato  il  diritto  alla  pensione  di
          vecchiaia, successivamente alla data in  cui  tale  diritto
          viene a maturazione.
            4.  L'indennita'  di  mobilita'  non puo' comunque essere
          corrisposta  per  un   periodo   superiore   all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'art.  4.
            5. I lavoratori in mobilita' che  ne  facciano  richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il  numero  di
          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori in mobilita' delle aree di cui al  comma  2  che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata  di  un  importo  pari  a   quindici   mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore al numero dei mesi  mancanti  al  compimento  dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1, e' elevato in misura pari al periodo  trascorso  tra  la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro  collocamento  in  mobilita'.   Le somme corrisposte a
          titolo di anticipazione dell'indennita' di  mobilita'  sono
          cumulabili  con  il  beneficio di cui all'art. 17, legge 27
          febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro,  sono  determinate le modalita' e le condizioni per
          la corresponsione anticipata dell'indennita' di  mobilita',
          le  modalita'  per  la  restituzione  nel  caso  in  cui il
          lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
          corresponsione,  assuma   una   occupazione   alle   altrui
          dipendenze  nel  settore  privato  o  in  quello  pubblico,
          nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di  cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
            6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle
          circoscrizioni  o  nel  maggior  ambito  determinato  dalla
          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
            7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data  del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa' di Gestione e  Partecipazioni  Industriali  S.p.a.
          (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
          dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
          mobilita'  non  puo'  comunque  essere  corrisposta  per un
          periodo superiore a dieci anni.
            8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce  ogni  altra
          prestazione  di  disoccupazione  nonche'  le  indennita' di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
            9. I periodi di godimento dell'indennita'  di  mobilita',
          ad  esclusione  di  quelli  per  i  quali  si fa luogo alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti  d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
          diritto alla pensione e ai fini della determinazione  della
          misura   della   pensione  stessa.  Per  detti  periodi  il
          contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
          retribuzione  cui  e' riferito il trattamento straordinario
          di integrazione salariale di  cui  al  comma  1.  Le  somme
          occorrenti  per la copertura della contribuzione figurativa
          sono versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11  alle
          gestioni pensionistiche competenti.
            10.   Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare  di  cui
          all'art.  2  del  decreto  legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153.
            11.  I  datori  di  lavoro, ad eccezione di quelli edili,
          rientranti nel campo di applicazione  della  normativa  che
          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione
          salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37,  legge
          9  marzo  1989,  n. 88, un contributo transitorio calcolato
          con   riferimento   alle   retribuzioni   assoggettate   al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro la disoccupazione involontaria,  in  misura  pari  a
          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
          di paga in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  e  fino  al periodo di paga in corso al 31
          dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43  punti  di  aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di paga in corso al 31 dicembre 1992; i  datori  di  lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,  per  i   periodi   corrispondenti   e   per   i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento del contributo di  cui  all'art.  22,  legge  11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
            12.  L'indennita'  prevista dal presente art. e' regolata
          dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria
          contro   la   disoccupazione   involontaria,   in    quanto
          applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 37,
          legge 9 marzo 1989, n. 88.
            13.  Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente
          articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di  previdenza
          dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al
          comma  11  e  all'art.  4, comma 3, sono dovuti al predetto
          Istituto. Ad esso vanno inviate le  comunicazioni  relative
          alle  procedure  previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le
          comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
            14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n.
          1115, e successive modificazioni.
            15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni  nei
          primi  tre  anni  successivi  a quello di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro del tesoro,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua i contributi di cui al presente  art.  nella  misura
          necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni".
            -  Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 600 del
          1973, come modificato dalla presente legge:
            "Art. 11 (Cooperative di produzione e  di  lavoro).  -  I
          redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione
          e  lavoro  e  loro  consorzi  sono esenti dalla imposta sul
          reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui
          redditi se l'ammontare  delle  retribuzioni  effettivamente
          corrisposte   ai  soci  che  prestano  la  loro  opera  con
          carattere  di  continuita',  comprese  le  somme   di   cui
          all'ultimo  comma,  non e' inferiore al cinquanta per cento
          dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi  tranne
          quelli  relativi  alle  materie  prime  e  sussidiarie.  Se
          l'ammontare delle retribuzioni e'  inferiore  al  cinquanta
          per  cento  ma  non al venticinque per cento dell'ammontare
          complessivo degli altri costi l'imposta sul  reddito  delle
          persone  giuridiche  e  l'imposta  locale  sui redditi sono
          ridotte alla meta'.
            Per le societa' cooperative di produzione le disposizioni
          del comma precedente si applicano a condizione  che  per  i
          soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle
          cooperative   di   lavoro,   dall'art.     23  del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947, n. 1577, e successive modificazioni.
            Nella  determinazione  del reddito delle societa' cooper-
          ative di produzione e lavoro e loro consorzi  sono  ammesse
          in  deduzione  le somme erogate ai soci lavoratori a titolo
          di integrazione  delle  retribuzioni  fino  al  limite  dei
          salari correnti aumentati del venti per cento".
            -  Si  riporta l'art. 30 della legge 27 dicembre 1997, n.
          449:
            "Art. 30 (Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa). -
          1.  L'imprenditore  individuale  che  alla  data   del   30
          settembre  1997  utilizza  beni immobili strumentali di cui
          all'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo',  entro  il
          20 aprile 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
          patrimonio   dell'impresa,   con  effetto  dall'anno  1998,
          mediante  il   pagamento   di   una   imposta   sostitutiva
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          dell'imposta  sul  valore aggiunto, nella misura del 10 per
          cento della differenza tra il valore normale di  tali  beni
          ed  il  relativo  valore  fiscalmente riconosciuto. Per gli
          immobili la cui cessione e' soggetta all'imposta sul valore
          aggiunto, l'imposta sostitutiva e' aumentata di un  importo
          pari  al  30  per  cento  dell'imposta  sul valore aggiunto
          applicabile al valore normale con  l'aliquota  propria  del
          bene.
            2.   Per  gli  immobili,  il  valore  normale  e'  quello
          risultante dall'applicazione dei  moltiplicatori  stabiliti
          dalle  singole  leggi  di  imposta  alle  rendite catastali
          ovvero  a  quella  stabilita  ai  sensi  dell'art.  12  del
          decreto-legge   14  marzo  1988,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,   n.   154,
          concernente  la  procedura per l'attribuzione della rendita
          catastale".
            - Si riporta l'art. 9 del decreto del D.P.R. n.  602  del
          1973:
            "Art.  9  (Mancato  o ritardato versamento diretto). - Se
          non viene effettuato  il  versamento  diretto  nei  termini
          stabiliti,  sugli  importi  non  versati  o versati dopo la
          scadenza si applica l'interesse in ragione del  cinque  per
          cento  annuo  con decorrenza dal giorno successivo a quello
          di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza
          della prima rata del ruolo in cui sono  state  iscritte  le
          somme non versate.
            Qualora   l'interesse   non   sia   stato   versato   dal
          contribuente   contestualmente   all'imposta   esso   viene
          calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
            L'interesse  si applica anche sul maggior ammontare delle
          imposte  o  ritenute  alla  fonte   riscuotibili   mediante
          versamento  diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai
          sensi dell'art. 36-bis, secondo comma,  e  36-ter,  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
            -  Il  D.Lgs  9  luglio  1997,  n.  241,  reca: "Norme di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione   delle  dichiarazioni"  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  luglio  1997,  n. 174, supplemento
          ordinario.