Art. 18
             (Modifica ai criteri di determinazione del
                 reddito delle unita' immobiliari).

  1. 11 Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi   in   materia   di   tassazione   degli   immobili,  per
razionalizzare  e perequare il prelievo impositivo nonche' al fine di
evitare   aggravi   all'atto   dell'applicazione   dei  nuovi  estimi
catastali,   con   l'osservanza   dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
    a)  assoggettamento  dei  redditi  dei  fabbricati,  calcolati in
conformita'  a  quanto  previsto  alla  lettera c), con esclusione di
quelli  che  concorrono  a formare reddito d'impresa, ad un regime di
tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con
un'aliquota  pari  a quella fissata per il primo scaglione di reddito
e,  per  i  redditi  derivanti  da  locazione  o  da  altre  forme di
utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale
regime  alla  parte  che non eccede i tassi di rendimento di cui alla
lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei
fabbricati,  basato  sulla  loro  integrale  inclusione  nel  reddito
complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al
possesso  dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle  sue  pertinenze,  e  rapportata  al  periodo  e  alla quota di
possesso dell'unita' immobiliare stessa; facolta' del contribuente di
scegliere tra i due regimi di tassazione;
    b)  previsione  di  misure  agevolative, ai fini dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  in  particolare per i redditi piu'
bassi  e  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
allo  scopo  di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per
effetto del nuovo regime di tassazione;
    c)  determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto
del  Ministro  delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva
del  prelievo  fiscale, di coefficienti convenzionali di redditivita'
dei    valori    d'estimo   delle   unita'   immobiliari,   dopo   la
rideterminazione  di  cui  all'articolo  3, comma 154, della legge 23
dicembre   1996,  n.  662,  fermo  restando  il  principio  stabilito
dall'articolo  11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per
il  reddito  degli  immobili  riconosciuti  di  interesse  storico  o
artistico,  ai  sensi  dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n.
1089,  inteso  a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonche'
dell'interesse pubblico alla loro conservazione;
    d)  rideterminazione,  a  seguito  della  revisione  degli estimi
catastali   e   con   la  medesima  decorrenza,  anche  al  fine  del
mantenimento  degli  attuali  margini di autonomia finanziaria, delle
aliquote  minime  e  massime  dell'imposta  comunale  sugli immobili,
istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura
tale da garantire il medesimo gettito complessivo;
    e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche,  ai  sensi  dell'articolo  10  della legge 9
dicembre  1998,  n.  431, o di altra misura agevolativa in favore dei
conduttori,   limitatamente  alla  loro  abitazione  principale  e  a
decorrere  dal  periodo  d'imposta  2000,  avuto  riguardo ai redditi
posseduti e alla loro misura;
    f)   rimodulazione  delle  imposte  sui  trasferimenti,  mediante
applicazione  di  valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo
da evitare incrementi del gettito complessivo;
    g)   armonizzazione,   semplificazione   e  autoliquidazione,  ad
invarianza  di  gettito,  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria e
catastale,  di  bollo,  sulle  successioni  e donazioni e degli altri
tributi  e  diritti  collegati,  relativi  a  qualsiasi fattispecie e
presupposto  imponibile  in materia immobiliare, al fine di unificare
le  basi  imponibili,  gli  obblighi  dei  contribuenti,  i  poteri e
l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
    h)   coordinamento  tra  i  criteri  di  tassazione  dei  redditi
figurativi   derivanti  dalle  22  unita'  immobiliari  e  di  quelli
effettivamente percepiti;
    i)  revisione  delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale
alla   formazione   del   reddito  nonche'  di  quelle  di  riduzione
dell'imposta  previste  ai  fini di tutti i tributi ed armonizzazione
della relativa disciplina;
    l)  coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni
fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge 9
dicembre  1998,  n.  431,  e  in  ogni  caso fatti salvi i criteri di
agevolazione  ivi  previsti,  di  tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
    m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di
cui  alle  lettere  precedenti  mediante regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, o
mediante  decreti  ministeriali,  di  natura  non  regolamentare, per
stabilire  termini  o  modalita'  in  via  speciale  o  transitoria o
straordinaria.
  2.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri
pareri   previsti,  per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle
competenti  Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
  3.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto dei principi e dei
criteri  direttivi  previsti  dal  presente  articolo e previo parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti, possono essere emanate,
con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  disposizioni  integrative o
correttive.
  4. Il comma 4-quater dell'articolo 34 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni, concernente la
determinazione  del  reddito  delle  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze e'
abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.
  5.  A  decorrere  dal  periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla
formazione  del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  quello delle sue
pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo
reddito,  un  importo  fino  a  lire  1.100.000 rapportato al periodo
dell'anno   durante   il  quale  sussiste  tale  destinazione  ed  in
proporzione  alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze  le  cose  immobili  di  cui  all'articolo  817 del codice
civile,  classificate o classificabili in categorie diverse da quelle
ad  uso  abitativo,  destinate  ed  effettivamente utilizzate in modo
durevole  a  servizio  delle unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  delle  persone  fisiche.  Per  abitazione  principale  si
intende  quella  nella  quale  la  persona  fisica, che la possiede a
titolo  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano abitualmente.
  6.  I  riferimenti  alla  deduzione  di  cui all'articolo 34, comma
b-quater,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione
di cui al comma 5 del presente articolo.
  7.  Per  il  periodo di imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5
spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha
effetto  ai  fini  della  determinazione  delle  imposte da versare a
titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.
  8.  Per  il  periodo  di  imposta  in corso al 31 dicembre 1999, la
detrazione  di  cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
30   dicembre   1992,  n.  504,  e'  elevata  a  lire  380.000.  Tale
disposizione  non  ha  effetto  ai  fini  della  determinazione delle
imposte  da  versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo
di imposta.
  9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, secondo la procedura di
cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo
d'imposta  1999  la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e
condizioni  e  con  l'osservanza  dei  medesimi criteri direttivi ivi
previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.
  10.  Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione
dei  commi  7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello
Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai  commi  7,  8  e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi,
lire  3  miliardi  e  lire  300 miliardi per l'anno 2000, si provvede
mediante  utilizzo  delle  proiezioni  per  il  medesimo  anno  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica  per  l'anno  1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
  11.   All'articolo   10,   comma  5,  terzo  periodo,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, le parole: "un contributo a
carico  dei  concessionari  pari  al  5  per  cento delle commissioni
riscosse  ai  sensi del comma 3 " sono sostituite dalle seguenti: "un
contributo  pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico
dei  soggetti  che  provvedono  alla  riscossione;  con  decreto  del
Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti i termini e le modalita' di
trasmissione  da  parte  dei predetti soggetti dei dati relativi alla
riscossione".
 
          Note all'art. 18
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 154, della legge
          n. 662 del 1996:
             "154. Con uno o piu' regolamenti, da  emanare  ai  sensi
          dell'art.   17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (434), al fine dell'aggiornamento del catasto e  della  sua
          gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire
          il   recupero   dell'evasione,  e'  disposta  la  revisione
          generale delle  zone  censuarie,  delle  tariffe  d'estimo,
          della  qualificazione,  classificazione e classamento delle
          unita' immobiliari e dei  relativi  criteri  nonche'  delle
          commissioni censuarie, secondo i seguenti princi'pi:
             a)  attribuzione  ai comuni di competenze in ordine alla
          articolazione  del   territorio   comunale   in   microzone
          omogenee,     secondo     criteri     generali    uniformi.
          L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e'
          deliberata  entro  il  31  dicembre  1997  e  puo'   essere
          periodicamente modificata;
              b)  individuazione  delle  tariffe  d'estimo di reddito
          facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita'
          media ordinariamente ritraibile dalla  unita'  immobiliare,
          ai   valori   e   ai  redditi  medi  espressi  dal  mercato
          immobiliare   con   esclusione   di   regimi   legali    di
          determinazione dei canoni;
             c)   intervento   dei   comuni   nel   procedimento   di
          determinazione delle tariffe  d'estimo.  A  tal  fine  sono
          indette  conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la
          determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di  cui
          alla lettera d);
             d)  revisione della disciplina in materia di commissioni
          censuarie.    La  composizione  delle   commissioni   e   i
          procedimenti  di  nomina  dei  componenti  sono  ispirati a
          criteri di semplificazione e di rappresentativita'  tecnica
          anche delle regioni, delle province e dei comuni;
             e)  attribuzione  della  rendita  catastale  alle unita'
          appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che
          tengono   conto   dei   caratteri   specifici   dell'unita'
          immobiliare,  del fabbricato e della microzona ove l'unita'
          e' sita.".
            - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della  legge
          n. 413 del 1991:
            "2.  In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti
          di interesse storico o  artistico,  ai  sensi  dell'art.  3
          della   legge   1   giugno  1939,  n.  1089,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  e'  determinato   mediante
          l'applicazione   della   minore  tra  le  tariffe  d'estimo
          previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale
          e' collocato il fabbricato."
          - Si riportano gli artt. 1 e 3 della legge  n.  1089  del
          1939:
             "Art.  1.  -  Sono soggette alla presente legge le cose,
          immobili e  mobili,  che  presentano  interesse  artistico,
          storico, archeologico o etnografico, compresi:
             a)   le   cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta';
             b) le cose d'interesse numismatico;
             c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti
          notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe  e  le
          incisioni aventi carattere di rarita' e di pregio.
            Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che
          abbiano interesse artistico o storico.
            Non sono soggette alla disciplina della presente legge le
          opere  di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad
          oltre cinquanta anni."
            "Art.   3.  -  Il  Ministro  per  l'educazione  nazionale
          notifica in forma amministrativa  ai  privati  proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate
          all'art.   1   che   siano   di  interesse  particolarmente
          importante.
            Trattandosi di immobili per natura o  di  pertinenze,  si
          applicano  le  norme  di cui al secondo comma dell'articolo
          precedente.
            L'elenco delle cose mobili, delle quali si e'  notificato
          l'interesse   particolarmente   importante,  e'  conservato
          presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello
          stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.
            Chiunque abbia interesse puo' prendere visione."
            - Si riporta il testo degli artt. 8 e 10 della  legge  n.
          431 del 1998:
            "Art.  8  (Agevolazioni  fiscali). - 1. Nei comuni di cui
          all'art.  1 del decreto-legge 30  dicembre  1988,  n.  551,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio
          1989,  n.  61,  e  successive  modificazioni,  il   reddito
          imponibile   derivante   al   proprietario   dai  contratti
          stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3  dell'art.  2  a
          seguito  di  accordo definito in sede locale e nel rispetto
          dei  criteri  indicati  dal  decreto  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  4,  ovvero nel rispetto delle condizioni fissate
          dal decreto  di  cui  al  comma  3  del  medesimo  art.  4,
          determinato  ai  sensi  dell'art.  34 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvatocon  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni, e' ulteriormente ridotto del 30  per  cento.
          Per  i  suddetti  contratti  il corrispettivo annuo ai fini
          della   determinazione   della    base    imponibile    per
          l'applicazione  dell'imposta  proporzionale  di registro e'
          assunto nella misura minima del 70 per cento.
            2. Il locatore, per usufruire dei  benefi'ci  di  cui  al
          comma  1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli
          estremi di registrazione del contratto di locazione nonche'
          quelli    della    denuncia    dell'immobile    ai     fini
          dell'applicazione dell'ICI.
            3.  Le  agevolazioni  di  cui al presente articolo non si
          applicano ai contratti  di  locazione  volti  a  soddisfare
          esigenze  abitative  di natura transitoria, fatta eccezione
          per i contratti di cui al comma  2  dell'art.  5  e  per  i
          contratti di cui al comma 3 dell'art. 1.
            4.  Il  Comitato  interministeriale per la programmazione
          economica (CIPE),  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia
          e    giustizia,    provvede,    ogni   ventiquattro   mesi,
          all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1,
          anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'art.
          1 del decreto-legge 29 ottobre 1986,  n.  708,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La
          proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici e' formulata
          avuto    riguardo    alle     risultanze     dell'attivita'
          dell'Osservatorio   della   condizione   abitativa  di  cui
          all'art. 12.  Qualora le determinazioni del CIPE comportino
          un  aumento  del  numero  dei beneficiari dell'agevolazione
          fiscale  prevista  dal  comma  1,  e'   corrispondentemente
          aumentata,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica, la percentuale di determinazione
          della base imponibile prevista  dal  medesimo  comma.  Tale
          aumento  non  si applica ai contratti stipulati prima della
          data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro
          delle finanze.
            5. Al comma 1 dell'art. 23 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, infine,
          i seguenti periodi:
             "I  redditi  derivanti  da  contratti  di  locazione  di
          immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono
          a  formare  il  reddito  dal  momento della conclusione del
          procedimento giurisdizionale di convalida  di  sfratto  per
          morosita' del conduttore. Per le imposte versate sui canoni
          venuti  a  scadenza  e  non  percepiti come da accertamento
          avvenuto nell'ambito del  procedimento  giurisdizionale  di
          convalida  di  sfratto  per  morosita'  e'  riconosciuto un
          credito di imposta di pari ammontare".
            6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 e' autorizzata  la
          spesa  di  lire  4  miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5
          miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno
          2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5
          miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere

          dall'anno 2004.
            7. Per l'attuazione del comma 5 e' autorizzata  la  spesa
          di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a
          decorrere dall'anno 2001".
            -  L'art.  17  della  legge  n. 400 del 1988 e' riportato
          nella nota all'art. 13.
            - Si riporta, per  opportuna  conoscenza,  il  testo  del
          comma 4-quater, ora abrogato, dell'art. 34 del TUIR:
             "4-quater.   Dall'ammontare   complessivo   del  reddito
          dell'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale
          delle  persone  fisiche e di quello delle sue pertinenze si
          deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo
          di unmilionecentomila lire rapportato al periodo  dell'anno
          durante   il   quale   sussiste  tale  destinazione  ed  in
          proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra  le
          pertinenze    le    unita'   immobiliari   classificate   o
          classificabili nelle categorie catastali C/2,  C/6  e  C/7,
          destinate  ed  effettivamente utilizzate in modo durevole a
          servizio delle unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
          principale delle persone fisiche. Per abitazione principale
          si  intende  quella  nella  quale  la persona fisica che la
          possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro  diritto
          reale e i suoi familiari dimorano abitualmente".
            - Si riporta il testo dell'art. 817 cod. civ.:
             "Art.  817.  (Pertinenze).  -  Sono  pertinenze  le cose
          destinate in modo durevole a servizio  o  ad  ornamento  di
          un'altra cosa.
            La  destinazione  puo' essere effettuata dal proprietario
          della cosa principale o da chi ha un  diritto  reale  sulla
          medesima."
            -  Si riporta il testo dell'art. 1, quarto comma, lettere
          b),  b-bis)  e  c),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 600 del 1973:
            "Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
             a) (omissis);
             b)  le  persone  fisiche  non  obbligate  alla tenuta di
          scritture contabili che possiedono soltanto redditi  esenti
          e  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a titolo di
          imposta   nonche'   redditi   fondiari   per   un   importo
          complessivo,  al  lordo della deduzione di cui all'art. 34,
          comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
             b-bis) le persone fisiche non obbligate alla  tenuta  di
          scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti,
          redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          e il reddito fondiario  dell'abitazione  principale  e  sue
          pertinenze  purche' di importo non superiore a quello della
          deduzione di cui all'art. 34, comma  4-quater,  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi;
             c)  le  persone  fisiche  non  obbligate  alla tenuta di
          scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti,
          redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
          reddito  fondiario   dell'abitazione   principale   e   sue
          pertinenze  purche' di importo non superiore a quello della
          deduzione di cui all'art. 34,  comma  4-quater,  del  testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche'  altri  redditi  per  i  quali  la  differenza  tra
          l'imposta lorda complessiva e l'ammontare  spettante  delle
          detrazioni  di  cui  agli articoli 12 e 13 del citato testo
          unico, e le ritenute operate risulta non superiore  a  lire
          20  mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta
          della  destinazione  dell'8  per  mille  dell'imposta   sul
          reddito  delle  persone fisiche prevista dall'art. 47 della
          legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi  che  approvano
          le  intese con le confessioni religiose di cui all'art.  8,
          comma 3, della Costituzione,  possono  presentare  apposito
          modello,  approvato con il decreto di cui all'art. 8, comma
          1, ovvero con il certificato di cui all'art. 7-bis, con  le
          modalita'  previste  dall'art.    12  ed  entro  il termine
          stabilito per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
          redditi".
            -  Si riporta l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504:
            "3. Dall'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche
          dovuta  dalle cooperative edilizie a proprieta' indivisa si
          detraggono  lire  270  mila,  per   ognuna   delle   unita'
          immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
          assegnatari,  rapportate,  al  periodo  durante  il   quale
          sussiste  la detta destinazione; la detrazione compete fino
          alla   concorrenza   dell'imposta   relativa   al   reddito
          dell'unita'  immobiliare  che  concorre alla formazione del
          reddito complessivo".
            - Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del
          1992, come modificato dalla presente legge:
            "Art. 10. (Versamenti e dichiarazioni). - 1. L'imposta e'
          dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3  per  anni  solari
          proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
          si  e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
          quale il possesso  si  e'  protratto  per  almeno  quindici
          giorni  e'  computato  per  intero.  A  ciascuno degli anni
          solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
            2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono  effettuare  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente dovuta al comune
          per l'anno in corso in due rate delle quali la  prima,  nel
          mese  di  giugno,  pari al 90 per cento dell'imposta dovuta
          per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda,
          dal 1  al  20  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  dovutaper
          l'intero  anno.  I  predetti  soggetti  possono,  tuttavia,
          versare in unica soluzione, entro il  termine  di  scadenza
          della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
            3.  L'imposta  dovuta  ai  sensi  del comma 2 deve essere
          corrisposta mediante versamento diretto  al  concessionario
          della  riscossione  nella cui circoscrizione e' compreso il
          comune di cui  all'articolo  4  ovvero  su  apposito  conto
          corrente  postale intestato al predetto concessionario, con
          arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione  non
          e'  superiore  a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al
          fine di agevolare il pagamento,  il  concessionario  invia,
          per  gli  anni  successivi  al 1993, ai contribuenti moduli
          prestampati per il versamento. La commissione spettante  al
          concessionario  e'  a  carico  del  comune impositore ed e'
          stabilita nella  misura  dell'uno  per  cento  delle  somme
          riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
          100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
            4.  I  soggetti  passivi  devono  dichiarare gli immobili
          posseduti nel territorio dello  Stato,  con  esclusione  di
          quelli   esenti  dall'imposta  ai  sensi  dell'art.  7,  su
          apposito modulo, entro il termine  di  presentazione  della
          dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno  in  cui il
          possesso  ha  avuto  inizio;  tutti  gli  immobili  il  cui
          possesso  e'  iniziato  antecedentemente  al 1 gennaio 1993
          devono essere dichiarati entro il termine di  presentazione
          della  dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempreche'  non  si  verifichino  modificazioni dei dati ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'
          tenuto   a   denunciare   nelle  forme  sopra  indicate  le
          modificazioni   intervenute,   entro    il    termine    di
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa
          all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.    Nel
          caso   di   piu'   soggetti  passivi  tenuti  al  pagamento
          dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata
          dichiarazione   congiunta;   per   gli   immobili  indicati
          nell'art.  1117,  n.  2)  del  codice  civile  oggetto   di
          proprieta'  comune,  cui  e'  attribuita o attribuibile una
          autonoma rendita catastale, la  dichiarazione  deve  essere
          presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
          condomini.
            5.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati  i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
          relativa ai beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del  codice
          civile,  e  sono determinati i dati e gli elementi che essa
          deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente
          allegati e le modalita' di presentazione, anche su supporti
          magnetici, nonche' le  procedure  per  la  trasmissione  ai
          comuni  ed  agli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria
          degli   elementi   necessari   per   la   liquidazione   ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve   essere   inviata   ai   comuni  tramite  gli  uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
          tesoro  e  delle  poste  e delle telecomunicazioni, sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati  i  modelli per il versamento al concessionario e
          sono stabilite le modalita' di  registrazione,  nonche'  di
          trasmissione  dei  dati  di  riscossione, distintamente per
          ogni contribuente, ai comuni e al sistema  informativo  del
          Ministero   delle   finanze.   Al  fine  di  consentire  la
          formazione di anagrafi  dei  contribuenti,  anche  mediante
          l'incrocio  con  i dati relativi agli immobili assoggettati
          alla tassa smaltimento rifiuti, con  decreto  del  Ministro
          delle  finanze  viene  previsto  l'obbligo per il Consorzio
          nazionale obbligatorio tra i concessionari di  organizzare,
          d'intesa  con  la predetta associazione, i relativi servizi
          operativi per la  realizzazione  delle  suddette  anagrafi,
          prevedendosi  un contributo a carico dei concessionari pari
          al 5 per cento delle  commissioni  riscosse  ai  sensi  del
          comma  3 sono sostituite dalle seguenti: un contributo pari
          allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta  a  carico  dei
          soggetti  che  provvedono alla riscossione; con decreto del
          Ministro delle  finanze  sono  stabiliti  i  termini  e  le
          modalita'  di  trasmissione  da parte dei predetti soggetti
          dei dati relativi alla riscossione.    I  predetti  decreti
          sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            6.  Per  gli  immobili  compresi  nel  fallimento o nella
          liquidazione coatta amministrativa l'imposta e' dovuta  per
          ciascun  anno  di possesso rientrante nel periodo di durata
          del  procedimento  ed   e'   prelevata,   nel   complessivo
          ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento
          dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre
          mesi  dalla data in cui il prezzo e' stato incassato; entro
          lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione".