ART. 21.
                 (Disposizioni per il funzionamento
                 dell'Amministrazione finanziaria).

   1.  L'articolo  38,  comma  2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n.  546, si interpreta nel senso che le sentenze pronununciate
dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie
di  secondo  grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai
fini  del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma,
del  codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione
finanziaria  presso  l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente
ai  sensi  dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato
con   regio   decreto   30   ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive
modificazioni.
   2.   Le  disponibilita'  finanziarie  derivanti  dall'assegnazione
disposta  ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla
data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unita' previsionale
di  base  7.1.1.1  " Spese generali di funzionamento " dello stato di
previsione  del  Ministero  delle  finanze, possono essere utilizzate
nell'esercizio  1999.  Le  disponibilita' iscritte nei capitoli 8205,
8501,  8505 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, di
cui  all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate
entro  il  31  dicembre  1998 possono essere impegnate nell'esercizio
1999.
 
          Note all'art. 21:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   38   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:
            "Art.  38  (Richiesta  di  copie  e  notificazione  della
          sentenza).  -  1.  Ciascuna  parte  puo'  richiedere   alla
          segreteria  copie autentiche della sentenza e la segreteria
          e'  tenuta  a  rilasciarle  entro   cinque   giorni   dalla
          richiesta,   previa  corresponsione  delle  spese  a  norma
          dell'art. 25, comma 2.
            2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla
          notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli
          articoli 137 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile
          depositando,  nei  successivi  trenta giorni, l'originale o
          copia   autentica    dell'originale    notificato,    nella
          segreteria,  che  ne  rilascia  ricevuta  e l'inserisce nel
          fascicolo
           d'ufficio.
            3.  Se  nessuna  delle  parti provvede alla notificazione
          della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del  codice
          di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la
          parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza
          del processo per nullita' della notificazione del ricorso e
          della comunicazione dell'avviso di fissazione  d'udienza."
            - Si riporta l'art. 325 del codice di procedura civile:
            "Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per
          proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo
          di  cui all'art.   404, secondo comma, e' di trenta giorni.
          E' anche di  trenta  giorni  il  termine  per  proporre  la
          revocazione  e  l'  opposizione  di  terzo sopra menzionata
          contro la sentenza delle corti d' appello.
            Il termine per proporre il ricorso per cassazione  e'  di
          giorni sessanta".
            - Si riporta l'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933,
          n. 1611:
            "Art.  11.  -  Tutte  le citazioni, i ricorsi e qualsiasi
          altro  atto   di   opposizione   giudiziale,   nonche'   le
          opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi
          che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o
          speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati
          alle   Amministrazioni   dello   Stato   presso   l'ufficio
          dell'Avvocatura dello  Stato  nel  cui  distretto  ha  sede
          l'Autorita'  giudiziaria  innanzi  alla quale e' portata la
          causa, nella persona del Ministro competente.
            Ogni altro atto giudiziale e le  sentenze  devono  essere
          notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel
          cui  distretto  ha  sede l'Autorita' giudiziaria presso cui
          pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
            Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere
          fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di
          nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio".
            - La legge 3 agosto 1998, n.  300,  reca:  "Finanziamento
          dei  progetti  di  intervento  coordinati  dal  commissario
          straordinario del Governo per la prosecuzione del  processo
          di  ricostruzione  dell'Albania"  ed  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1998, n. 194.
            - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 146 del
          1998:
            "Art. 14 (Mantenimento in bilancio di  fondi).  -  1.  Le
          disponibilita' iscritte ai capitoli 1021, 1086, 1099, 3097,
          3102,  3135,  3332,  3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di
          previsione della spesa  del  Ministero  delle  finanze  per
          l'anno  1997,  ivi  comprese  quelle  derivanti  da  quanto
          previsto dall'art. 7, comma 1,  lettera  l),  del  decreto-
          legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  possono   essere
          impegnate nell'esercizio 1998.
            2.   Il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, d'intesa con  il  Ministro  delle
          finanze, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le
          occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per
          effetto   della   suddivisione  delle  spese  gravanti  sui
          capitoli di cui  al  comma  1,  tra  i  diversi  centri  di
          responsabilita'".