ART. 22.
          (Modifiche alla regge 28 dicembre 1995, n. 549).

  1.  All'articolo  3  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 205, la parola: " disponibili " e' sostituita dalla
seguente:  "  vacanti "; dopo le parole: " e successive modificazioni
ed  integrazioni  "  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti: " , con
decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e
2  dicembre  1996,  pubblicati  nel supplemento ordinario n. 59 della
Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del  21  marzo  1997,  e 31 luglio 1997,
pubblicato  nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale
n.  249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire
con   le   predette  procedure  di  riqualificazione  sono  definite,
attraverso  apposita  procedura di concertazione ai sensi del vigente
contratto  collettivo  nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in
modo  che  non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali,
complessivamente  oltre  il  70  per  cento  dei  posti vacanti al 31
dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime";
    b) al comma 206, lettera c), le parole: " salvo che per l'accesso
alla  settima  qualifica funzionale " sono soppresse; alla lettera d)
del  medesimo  comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " con
decreto  ministeriale  sono  fissate  le  suddette  materie; " e alla
lettera  e) , dopo la parola: " una prova ", e' aggiunta la seguente:
" d'esame ";
    c) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
      "207.  I  candidati  che abbiano superato la prova selettiva di
cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi
di  cui  alla  lettera  a)  del  medesimo  comma,  nella  regione  di
destinazione  individuata,  in  via  provvisoria,  sulla  base  della
posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e
nel  limite  dei  posti  disponibili  aumentati  del 20 per cento; la
mancata   partecipazione   al   corso  comporta  la  decadenza  dalla
graduatoria  di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza
di  idonei  nelle  graduatorie  regionali  sono assegnati secondo una
graduatoria  unica  nazionale  degli  idonei compilata sulla base dei
punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori
che  non  assumono  servizio  in  alcuna delle regioni indicate nella
domanda  di  partecipazione  sono  recuperate  le somme corrisposte a
titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso. ";
    d)  al  comma  208-bis  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito il
seguente:   "   Le   eventuali   somme   residue  sono  destinate  al
finanziamento  dei  passaggi  di  cui  all'articolo  15 del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro del comparto Ministeri stipulato in
data 16 febbraio 1999 ".
  2.  Gli  atti  emanati  ed i procedimenti svolti nelle procedure di
selezione  gia'  avviate  sono fatti salvi e modificati di diritto in
conformita' a quanto disposto dal comma 1.
 
          Note all'art. 22:
            -  La  legge  28  dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica" ed e'  pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 302
          del 29 dicembre 1995.
            - Si riporta l'art. 3, comma 205 della legge n.  549  del
          1995, come modificato dalla presente legge:
            "205.  Fermi  restando  i  compiti  e  le finalita' della
          commissione prevista dall'art. 38 del contratto  collettivo
          nazionale  di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n.  124
          del  30  maggio  1995, in via sperimentale per il personale
          dell'Amministrazione finanziaria, al fine  di  incrementare
          l'attivita'  di  controllo nonche' di assicurare il massimo
          grado di efficienza dei servizi, la  semplificazione  e  la
          trasparenza  dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per
          la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
          (ARAN),   d'intesa   con   le   organizzazioni   sindacali,
          definisce,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente  legge,  procedure  finalizzate  alla
          riqualificazione  professionale del personale e idonee alla
          copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche,  dei
          livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, deter-
          minate  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni  con  decreti del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel
          supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n.  67
          del  21  marzo  1997,  e  31  luglio  1997,  pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 221 della  Gazzetta  Ufficiale  n.
          249  del  24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da
          coprire con le predette procedure di riqualificazione  sono
          definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai
          sensi  del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
          del comparto Ministeri, in modo che non sia  attribuito,  a
          seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre
          il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle
          qualifiche interessate dalle procedure medesime".
            -  Si  riporta l'art. 3, comma 206 della legge n. 549 del
          1995, come modificato dalla presente legge:
            "206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai
          seguenti criteri generali:
             a)  i  corsi  di   riqualificazione,   aggiornamento   e
          specializzazione  sono  organizzati  su  base regionale dal
          Ministero delle finanze;
             b) l'accesso ai corsi e' subordinato al  superamento  di
          una   prova  selettiva  scritta  diretta  ad  accertare  la
          conoscenza dei servizi e la competenza  necessaria  per  lo
          svolgimento   delle   mansioni  del  profilo  al  quale  e'
          indirizzato il corso;
             c)  sono  ammessi,  a  domanda,  alla  prova di cui alla
          lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in
          servizio al 31 dicembre  1994,  appartenenti  a  qualifiche
          funzionali  immediatamente  inferiori  a  quella a cui sono
          indirizzati  i   corsi,   in   possesso,   alla   data   di
          pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di
          almeno  cinque  anni  e del titolo di studio prescritto per
          l'accesso al profilo professionale cui sono  indirizzati  i
          corsi,  ovvero  con  una  anzianita'  di servizio di almeno
          dieci anni e in possesso del titolo di studio  inferiore  a
          quello previsto per la qualifica per cui si concorre;
             d)  i  corsi  hanno  contenuto teorico-pratico e vertono
          sulle materie attinenti ai profili professionali  cui  sono
          indirizzati  i  corsi stessi; con decreto ministeriale sono
          fissate le suddette materie;
             e) a conclusione dei corsi i candidati  sono  sottoposti
          ad una prova d'esame di carattere teorico-pratico, relativa
          al  profilo  al  quale  e' indirizzato il corso. Sulla base
          della  valutazione  viene  definita  la   graduatoria   dei
          vincitori;
             f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal
          Ministro delle finanze".
            -  Si  riporta l'art. 3, comma 208-bis della legge n. 549
          del 1995, come modificato dalla presente legge:
            "208-bis.  Agli  oneri  relativi  ai  commi  206  e  207,
          valutati  in  lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le
          risorse finanziarie  disponibili  a  titolo  di  avanzo  di
          amministrazione  del  fondo  di previdenza per il personale
          del Ministero delle  finanze,  istituito  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  17  marzo  1981,  n. 211. Le
          eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei
          passaggi di cui  all'art.    15  del  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  del  comparto Ministeri stipulato in
          data 16 febbraio 1999. Il Ministro del tesoro, su  proposta
          del  Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal
          conto corrente intestato al fondo presso la Cassa  depositi
          e  prestiti  le  somme  destinate  a  far fronte agli oneri
          anzidetti e a disporne, con propri  decreti,  l'iscrizione,
          in  termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli
          di spesa del Ministero delle finanze".
            - Si riporta l'art. 15 del  C.C.N.L.  comparto  Ministeri
          stipulato il 16 febbrario 1999:
            "Art.  15 (Passaggi interni). - 1. I passaggi interni nel
          sistema di classificazione possono avvenire:    A)  tra  le
          aree con le seguenti procedure:
            a)  i  passaggi  dei dipendenti da un'area alla posizione
          iniziale   dell'area   immediatamente   superiore   avviene
          dall'interno  nel  rispetto del punto 2, mediante procedure
          selettive volte all'accertamento dell'idoneita'  e/o  della
          professionalita'  richiesta  previo  superamento  di corso-
          concorso      con      appositi      criteri      stabiliti
          dall'amministrazione  con  le  procedure indicate nell'art.
          20;
             b)  alle  predette  procedure selettive e' consentita la
          partecipazione  del  personale  dipendente  in  deroga   ai
          relativi   titoli   di   studio  -  fatti  salvi  i  titoli
          abilitativi  previsti  da  norme  di  legge  -  purche'  in
          possesso   di   requisiti   professionali   richiesti   per
          l'ammissione   al   concorso   pubblico   indicati    nelle
          declaratorie  di  cui  all'allegato  A).    B)  all'interno
          dell'area con le seguenti procedure:
            a)  i  contingenti  corrispondenti   a   ciascuna   delle
          posizioni economiche interne all'area sono modificabili, in
          relazione    alle    esigenze   organizzativo/   funzionali
          dell'amministrazione o  ad  obiettivi  di  riorganizzazione
          generale  in  correlazione alle risorse disponibili, con le
          procedure previste dall'art. 20;
             b)  il  passaggio  dei  dipendenti  da   una   posizione
          all'altra  all'interno  dell'area  avverra'  nei limiti dei
          posti di cui  ai  contingenti  previsti  dal  primo  comma,
          mediante   percorsi   di  qualificazione  ed  aggiornamento
          professionale con esame finale, al termine dei quali  sara'
          definita  una  graduatoria  per  la  cui formulazione sara'
          considerato,  in  ogni  caso,  elemento   determinante   la
          posizione  economica  di  provenienza.    Sono  considerati
          altresi'   elementi   utili,   l'esperienza   professionale
          acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali
          coerenti  con  i processi di riorganizzazione o innovazione
          tecnologica;
             c) le Amministrazioni possono bandire concorsi  pubblici
          o  avviare  gli  iscritti nelle liste di collocamento anche
          per i posti di cui alla presente  lettera  B)  solo  se  la
          selezione  stessa  ha avuto esito negativo o se mancano del
          tutto all'interno le professionalita' da selezionare;
              d)   sono   riservati   esclusivamente   al   personale
          dipendente  i passaggi interni all'area C, per la posizione
          economica   C3   sulla   base    dei    criteri    previsti
          dall'Amministrazione con le procedure di cui all'art.  20.
            2.  I  passaggi di cui alle lettere a) e b) avvengono nei
          limiti della dotazione organica e dei contingenti  in  essa
          previsti,  nel  rispetto della programmazione triennale del
          fabbisogno del personale per le assunzioni dall'esterno  in
          base  alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di
          cui agli articoli 6 del decreto legislativo n. 29/1993".