ART. 32.
          (Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo
                     15 dicembre 1997, n. 446).

   1.  Al numero 1) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, dopo le parole: "
all'albo di cui all'articolo 53 " sono aggiunte le seguenti: " oppure
siano  gia'  costituite  prima  della  data  di entrata in vigore del
presente decreto ".
 
          Nota all'art. 32:
            - Si riporta l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del  1997,  come
          modificato dalla presente legge:
            "Art.  52 (Potesta' regolamentare generale delle province
          e dei comuni). -   1.  Le  province  ed  i  comuni  possono
          disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate, anche
          tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione  e
          definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti
          passivi e della aliquota massima dei singoli  tributi,  nel
          rispetto    delle   esigenze   di   semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti.  Per quanto non regolamentato
          si applicano le disposizioni di legge vigenti.
            2. I regolamenti sono  approvati  con  deliberazione  del
          comune   e   della   provincia  non  oltre  il  termine  di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1 gennaio dell'anno successivo.    I  regolamenti
          sulle  entrate  tributarie sono comunicati, unitamente alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti  esecutivi  e  sono  resi pubblici mediante avviso
          nella Gazzetta Ufficiale.
            3.  Nelle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti  sono adottati in conformita' alle disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione.
            4.  Il  Ministero  delle   finanze   puo'   impugnare   i
          regolamenti  per  vizi di legittimita' avanti gli organi di
          giustizia amministrativa.
            5. I regolamenti, per quanto attiene  all'accertamento  e
          alla  riscossione  dei  tributi e delle altre entrate, sono
          informati ai seguenti criteri:
             a) l'accertamento dei  tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
             b)  qualora  sia  deliberato  di affidare a terzi, anche
          disgiuntamente,  la  liquidazione,  l'accertamento   e   la
          riscossione  dei  tributi  e  di tutte le altre entrate, le
          relative attivita' sono affidate: 1)  mediante  convenzione
          alle  aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera
          c), della legge 8 giugno 1990, n.  142,  e',  nel  rispetto
          delle  procedure  vigenti  in  materia di affidamento della
          gestione dei servizi pubblici  locali,  alle  societa'  per
          azioni  o  a responsabilita' limitata a prevalente capitale
          pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e),
          della citata legge n. 142 del  1990,  i  cui  soci  privati
          siano  prescelti  tra  i  soggetti iscritti all'albo di cui
          all'art. 53 oppure siano gia' costituite prima  della  data
          di  entrata in vigore del presente decreto; 2) nel rispetto
          delle procedure vigenti in  materia  di  affidamento  della
          gestione  dei servizi pubblici locali, alle societa' miste,
          per la gestione presso altri comuni,  ai  concessionari  di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43, ai  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui  al
          predetto art. 53;
             c)  l'affidamento  di cui alla precedente lettera b) non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
             d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione
          dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso,
          dal funzionario designato quale responsabile della relativa
          gestione.
            6. La riscossione coattiva  dei  tributi  e  delle  altre
          entrate  di  spettanza  delle  province  e dei comuni viene
          effettuata  con  la  procedura  di  cui  al   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
          affidata ai concessionari del servizio  di  riscossione  di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal  regio  decreto
          14  aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente lo-
          cale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera
          b) del comma 4.
            7. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  emanare
          secondo  le  procedure  di  cui all'art. 53, sono stabilite
          disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e
          di  svolgimento  dei  servizi  in  questione  al  fine   di
          assicurare   la  necessaria  trasparenza  e  funzionalita',
          nonche' la misura dei compensi, tenuto  anche  conto  delle
          effettive riscossioni".