Art. 35
                           (Testi unici).

  1.  Al  fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere
piu' organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni
introdotte  nella  presente  legislatura,  il  Governo e' delegato ad
emanare,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi recanti testi unici
che  accorpino,  anche  in un codice tributario, le vigenti norme per
materia,   senza  modificarle,  con  il  solo  compito  di  eliminare
duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre
testi in cui la materia sia trattata.
  2.  Per l'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  semplificazione  e  razionalizzazione  delle  disposizioni in
materia  tributaria,  in  modo da riservare alla disciplina con norma
primaria,  nel  rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, le sole
materie  riguardanti  le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e
la misura dell'imposta;
    b)  coordinamento  formale  del testo delle disposizioni vigenti,
apportando  le modificazioni strettamente necessarie per garantire la
coerenza  logica  e  sistematica  della  normativa,  anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
    c)  delegificazione,  mediante  regolamenti  da  emanare ai sensi
dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
norme  di  legge  concernenti  tutti  gli  aspetti  diversi da quelli
indicati  dalla  lettera  a),  ivi inclusi quelli della liquidazione,
accertamento e riscossione, secondo i principi di cui all'articolo 20
della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e i seguenti ulteriori criteri
direttivi:
      1)  riduzione  e  massima  semplificazione  degli adempimenti a
carico  dei  contribuenti,  tenuto conto anche dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e
del progressivo sviluppo degli studi di settore;
      2)  possibilita'  di  indicare  nelle  fonti  primarie  la sola
aliquota  massima  effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti
normativi  secondari  l'indicazione di eventuali misure inferiori, in
relazione  alle specificita' delle singole fattispecie. Per i tributi
per  i  quali  non e' prevista una determinazione su base percentuale
della  base  imponibile, la possibilita' di cui al periodo precedente
deve intendersi riferita alla sola entita' massima del tributo;
      3)  espressa  indicazione  delle  norme  abrogate  per  effetto
dell'attuazione  dei  criteri  dettati  nel presente articolo e delle
disposizioni,  non  inserite nel testo unico, che restano comunque in
vigore;
      4)  coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando  le modificazioni strettamente necessarie per garantire la
coerenza  logica  e  sistematica  della  normativa,  anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
    d)  introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie
per  il  migliore  coordinamento  della normativa contenuta nei testi
unici  sulla  base  dei  principi  e  dei criteri direttivi di cui al
presente articolo.
  3.   Gli   schemi  dei  decreti  legislativi  sono  trasmessi  alla
Commissione  di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo
la  procedura  prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della
citata legge n. 662 del 1996.
  4.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
previo  parere  della  commissione  di  cui all'articolo 3, comma 13,
della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o
piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
  5.  Dall'attuazione  della  delega  di cui al presente articolo non
devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 35:
            - Si riporta l'art. 23 della Costituzione:
            "Art.  23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale
          puo' essere imposta se non in base alla legge".
            - L'art. 17 della legge n.  400  del  1988  e'  riportato
          nella nota all'art. 13.
            -  Si  riporta l'art. 20 della legge n. 59 del 1997, come
          modificato da ultimo dalla legge n. 50 del 1999:
            "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31  gennaio  di  ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione   di   norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti  oggetto  della   disciplina,   salvo   quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione   della   semplificazione    dei    procedimenti
          amministrativi.
            2.  In  sede  di  attuazione  della  delegificazione,  il
          Governo individua, con  le  modalita'  di  cui  al  decreto
          legislativo  28  agosto 1997, n.  281, i procedimenti o gli
          aspetti del procedimento che possono  essere  autonomamente
          dalle regioni e dagli enti locali.
            3.  I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto  con  il  Ministro competente, previa acquisizione
          del parere delle competenti commissioni parlamentari e  del
          Consiglio  di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su  richiesta
          del  Ministro  competente,  riunioni tra le amministrazioni
          interessate.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati.
            4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno
          successivo  alla  data  della  loro   pubblicazione   nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla stessa data sono abrogate anche di legge, regolatrici
          dei procedimenti.
            5. I regolamenti si  conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi:
             a)  semplificazione dei procedimenti amministrativi e di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
             b)  riduzione  dei  termini  per  la   conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
             c) regolazione uniforme dei  procedimenti  dello  stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
             d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima  attivita',  anche  riunendo  in  una  unica fonte
          regolamentare,  ove  cio'  corrisponda   ad   esigenze   di
          semplificazione  e  conoscibilita'  normativa, disposizioni
          provenienti  da  fonti  di  rango   diverso,   ovvero   che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
             e) semplificazione e accelerazione  delle  procedure  di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle fasi di integrazione  dell'efficacia  degli  atti,  di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e succes-
          sive modificazioni;
             f) trasferimento ad organi monocratici  o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
             g)  individuazione  delle responsabilita' e delle proce-
          dure di verifica e controllo;
             g-bis) soppressione dei procedimenti che  risultino  non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
             g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
             g-quater) adeguamento  della  disciplina  sostanziale  e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
             g-quinquies)  soppressione dei procedimenti che derogano
          alla  normativa  procedimentale  di   carattere   generale,
          qualora  non  sussistano  piu' le ragioni che giustifichino
          una difforme disciplina settoriale;
             g-sescies) regolazione,  ove  possibile,  di  tutti  gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
             g-septies)   adeguamento   delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
            5-bis. I riferimenti a testi  normativi  contenuti  negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente  articolo  si  intendono   estesi   a   successivi
          provvedimenti di modificazione.
            6.  I  servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli  effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
            7.  Le  regioni  a  statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto  dei  principi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
          Tali disposizioni operano direttamente nei  riguardi  delle
          regioni  fino  a  quando  esse  non  avranno  legiferato in
          materia. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  le regioni a statuto speciale e le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  ad
          adeguare  i  rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
          contenute nella legge medesima.
            8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
          rispetto dei  principi,  criteri  e  modalita'  di  cui  al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati appositi regolamenti ai sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1  alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
             a)  sviluppo e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  245,  e  successive
          modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di
          cui  alla  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e successive
          modificazioni;
             b) composizione e funzioni  degli  organismi  collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
             c) interventi per il diritto allo  studio  e  contributi
          universitari.    Le  norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso agli studi universitari agli  studenti  capaci  e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli   studi,   a    determinare    percentuali    massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato  per  le  universita',  graduando  la   contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita' in relazione alle condizioni economiche  del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie adeguati per  la  valutazione  delle  effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla presente lettera sono soggette a  revisione  biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
             d)  procedure per il conseguimento del titolo di dottore
          di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
          approvazione degli atti dei  concorsi  per  ricercatore  in
          deroga  all'art.  5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537;
             e)  procedure  per   l'accettazione   da   parte   delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
            9.  I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
          sono emanati previo parere delle  commissioni  parlamentari
          competenti per materia.
            10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al comma 8, lettera  c),  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche  nelle  more  della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
            11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
          propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero
          di delegificazione necessarie alla  compilazione  di  testi
          unici   legislativi   o   regolamentari,   con  particolare
          riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
          presente legge. In sede di prima attuazione della  presente
          legge,  il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti  legislativi  di  cui  all'art.  4,  norme  per  la
          delegificazione delle materie di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera  c),  non  coperte  da  riserva  assoluta di legge,
          nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i  settori
          di  cui  al  medesimo  art.  4,  comma 4, lettera c), anche
          attraverso  le   necessarie   modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni  di  norme,  secondo  i  criteri previsti dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
            - I commi 13 e seguenti dell'art. 3 della  legge  n.  662
          del 1996 sono riportati nella nota all'art. 2.