Art. 2.
  1. I commi  4 e 5 dell'articolo 4 del  decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:
  " 4. Il presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero
del tesoro,  del bilancio e della  programmazione economica, nominato
con  decreto   del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica. Il  vice  presidente  dell'Istituto e'  un
rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con
decreto del Ministro del commercio con  l'estero. Le nomine di cui al
presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'articolo
7, lettere b) e c), della legge  24 gennaio 1978, n. 14, e successive
modificazioni.   Il   presidente    ha   la   rappresentanza   legale
dell'Istituto, convoca  e presiede  il consiglio  di amministrazione,
vigila  sull'esecuzione delle  sue  delibere e  svolge le  specifiche
funzioni  ed attivita'  di interesse  generale dell'Istituto  ad esso
delegate dal consiglio di amministrazione.
  5. Il consiglio di amministrazione  e' composto dal presidente, dal
vice  presidente e  da  sette  membri, dei  quali  due designati  dal
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
uno   dal   Ministro   degli   affari  esteri,   uno   dal   Ministro
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato, uno  dal Ministro
del  commercio  con  l'estero,  uno dal  Ministro  per  le  politiche
agricole ed  uno dall'Istituto nazionale  per il commercio  estero. I
componenti del  consiglio di  amministrazione, ad eccezione  del vice
presidente, sono  nominati con decreto  del Ministro del  tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione  economica,   su   designazione
rispettivamente dei  Ministri competenti  e del  presidente dell'ICE.
Con la stessa  procedura sono nominati i membri  supplenti di ciascun
membro effettivo.".
 
           Note all'art. 2:
            -    Si riporta   il   testo   vigente dell'art.   4  del
          citato  decreto legislativo  31 marzo  1998,  n. 143,  come
          modificato dal  presente decreto:
            "Art.    4  -    1.    L'ordinamento  dell'Istituto    e'
          disciplinato    dallo  statuto che ne  determina i principi
          generali di  organizzazione e di funzionamento.
            2. Lo statuto  e' emanato con decreto del Ministro    del
          tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          di  concerto  con  il Ministro per il commercio estero.
             3. Sono organi dell'Istituto:
               a) il presidente;
               b) il consiglio di amministrazione;
               c) il comitato esecutivo;
               d) il collegio dei revisori;
               e) il comitato consultivo;
               f) il direttore generale.
            4. Il  Presidente dell'Istituto e' un  rappresentante del
          Ministero del tesoro,  del bilancio e della  programmazione
          economica, nominato con   decreto     del   Ministro    del
          tesoro,     del    bilancio      e    della  programmazione
          economica. Il   vice   presidente   dell'Istituto  e'    un
          rappresentante  del  Ministero  del commercio con l'estero,
          nominato  con  decreto  del  Ministro  del  commercio   con
          l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere
          effettuate    anche in deroga all'art. 7, lettere b)  e c),
          della   legge 24 gennaio    1978,  n.  14,    e  successive
          modificazioni.       Il       presidente         ha      la
          rappresentanza   legale dell'Istituto, convoca  e  presiede
          il  consiglio   di amministrazione, vigila  sull'esecuzione
          delle  sue  delibere e  svolge le  specifiche funzioni   ed
          attivita'    di interesse   generale dell'Istituto  ad esso
          delegate dal consiglio di amministrazione.
            5. Il consiglio  di  amministrazione    e'  composto  dal
          presidente,  dal vice  presidente e  da  sette  membri, dei
          quali   due designati    dal  Ministro  del    tesoro,  del
          bilancio  e    della  programmazione economica, uno     dal
          Ministro   degli   affari  esteri,   uno    dal    Ministro
          dell'industria,  del    commercio e   dell'artigianato, uno
          dal Ministro del   commercio   con    l'estero,    uno  dal
          Ministro  per  le  politiche agricole ed  uno dall'Istituto
          nazionale    per  il  commercio    estero. l componenti del
          consiglio di   amministrazione,  ad  eccezione    del  vice
          presidente,  sono    nominati con decreto  del Ministro del
          tesoro, del  bilancio      e      della      programmazione
          economica,       su      designazione  rispettivamente  dei
          Ministri competenti  e del   presidente dell'ICE.   Con  la
          stessa    procedura  sono  nominati i membri   supplenti di
          ciascun membro effettivo.
             6. Il consiglio di amministrazione:
            a) emana le direttive   di  carattere  generale  relative
          all'attivita' dell'Istituto;
            b)     determina,  in    particolare,    le    condizioni
          generali   di ammissibilita' alla garanzia e alla copertura
          assicurativa;
            c) procede alla   valutazione del  rischio  relativo    a
          ciascun  Paese,  sulla  base  delle  direttive  del   CIPE,
          definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti    massimi
          degli  impegni assicurativi  assumibili per ciascun Paese;
            d)  stabilisce le condizioni per  il rilascio di garanzie
          nonche' di  assicurazione    e    riassicurazione,  e    le
          condizioni  e procedure  di liquidazione degli indennizzi;
               e) approva i bilanci dell'Istituto;
            f)    adotta   il regolamento   di  amministrazione  e di
          contabilita' dell'Istituto,  conformandosi,    quanto  alle
          norme sul  bilancio, alle disposizioni del codice civile in
          materia di impresa;
            g)  formula proposte   di modifica della delibera di  cui
          all'art. 2, comma 3, e dello statuto;
            h) delibera l'emissione  di obbligazioni  e  l'assunzione
          di mutui e prestiti;
            i)    delibera transazioni   e cessioni   di crediti  nel
          quadro   delle  iniziative  di  recupero  degli  indennizzi
          erogati;
            l)    delibera sugli   altri argomenti   che il  presente
          decreto  e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.
            7. Le  delibere di cui al  comma 6, lettere   e), f),  h)
          ed    i) sono soggette   all'approvazione   del   Ministero
          vigilante.  Il  Ministero vigilante approva le  delibere di
          cui al  comma  6,    lettere  e),  f),  h)  ed  i)    o  le
          restituisce  con   motivati rilievi   per il  riesame entro
          dieci  giorni dalla  data di   ricezione; trascorso    tale
          termine,      le   delibere  non  restituite  si  intendono
          approvate.
            8. Il comitato  esecutivo e' composto dal  presidente del
          consiglio di amministrazione e   da tre membri  scelti  dal
          consiglio stesso. Nel rispetto  degli indirizzi,  direttive
          e        determinazioni   fissati      dal   consiglio   di
          amministrazione, il comitato esecutivo:
            a) delibera,  su proposta   del direttore   generale,  in
          ordine  alle  singole    richieste  di    concessione della
          promessa di  garanzia o  di assunzione della garanzia e  di
          liquidazione degli indennizzi;
            b)  svolge    ogni  altra  attivita'   e funzione ad esso
          attribuita dal consiglio di amministrazione.
            9. Il  comitato esecutivo  puo' delegare   le  competenze
          proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.
            10.   Il   comitato  consultivo  e'  composto  da  undici
          membri   di comprovata     esperienza    nelle      materie
          attinenti            alle        attivita'   dell'Istituto,
          rappresentanti      degli        operatori        economici
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  del
          credito e delle altre  categorie interessate.  I componenti
          del comitato   consultivo sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro  del  commercio  con  l'estero  di  concerto con i
          Ministri degli affari esteri, del tesoro,  del  bilancio  e
          della     programmazione    economica  e    dell'industria,
          commercio  ed artigianato. Il comitato  consultivo  esprime
          pareri  sugli  argomenti ad esso  sottoposti dal  consiglio
          di  amministrazione e  puo' formulare proposte.
            11. Il  collegio dei revisori,   composto da  tre  membri
          effettivi e tre  supplenti iscritti  all'albo  dei revisori
          contabili, svolge  i compiti previsti dal codice civile per
          i  sindaci.  Il  presidente ed i membri   del  collegio dei
          revisori  sono  nominati con  decreto  del Ministro per  il
          tesoro.   Un membro effettivo    ed  uno    supplente  sono
          designati      dal      Ministero    dell'industria,    del
          commercio   e dell'artigianato; un membro effettivo ed  uno
          supplente  sono  designati  dal Ministero del commercio con
          l'estero.
            12. Il  direttore generale dell'Istituto, nominato    con
          decreto  del  Ministro  del   tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica, di concerto  con il  Ministro del
          commercio con   l'estero, partecipa alle    sedute      del
          consiglio    di    amministrazione      e    del   comitato
          esecutivo,   vigila sull'esecuzione    delle  deliberazioni
          del  comitato  stesso    e    sulla    gestione complessiva
          dell'Istituto.   Il   direttore generale e'  preposto    ai
          servizi  ed  agli uffici  dell'Istituto e cura la  gestione
          del  personale.  Svolge, inoltre,   le   funzioni   a   lui
          attribuite  dallo  statuto  e  quelle delegate dal comitato
          esecutivo".
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art. 7 della legge   24
          gennaio 1978, n.   14, recante "Norme    per  il  controllo
          parlamentare  sulle nomine negli enti pubblici":
            "Art.   7.  -  Fatte  salve le  incompatibilita'  sancite
          da  leggi speciali, le nomine alle cariche di cui  all'art.
          1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le
          funzioni di:
               a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;
            b)   dipendente    dall'amministrazione  cui  compete  la
          vigilanza o dei Ministeri   del  bilancio,    del   tesoro,
          delle  finanze   e  delle partecipazioni statali;
            c)   dipendente    dello  Stato    che  comunque  assolve
          mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli  enti
          ed istituti;
            d)    membro dei  consigli  superiori o  di  altri organi
          consultivi tenuti ad esprimere    pareri  su  provvedimenti
          degli  organi degli enti ed istituti;
            e)   magistrato ordinario,  del  Consiglio di  Stato, dei
          tribunali amministrativi   regionali, della    Corte    dei
          conti  e  di ogni  altra giurisdizione ufficiale;
            f)  avvocato  o  procuratore  presso  l'Avvocatura  dello
          Stato;
            g)   appartenente  alle   Forze  armate    in    servizio
          permanente effettivo".