Art. 2. 1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti: " 4. Il presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'articolo 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita' di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione. 5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo.".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto: "Art. 4 - 1. L'ordinamento dell'Istituto e' disciplinato dallo statuto che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento. 2. Lo statuto e' emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per il commercio estero. 3. Sono organi dell'Istituto: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo; d) il collegio dei revisori; e) il comitato consultivo; f) il direttore generale. 4. Il Presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'art. 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita' di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione. 5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. l componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo. 6. Il consiglio di amministrazione: a) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'Istituto; b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilita' alla garanzia e alla copertura assicurativa; c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese; d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie nonche' di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi; e) approva i bilanci dell'Istituto; f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa; g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'art. 2, comma 3, e dello statuto; h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza. 7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i) sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i) o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. 8. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo: a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi; b) svolge ogni altra attivita' e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione. 9. Il comitato esecutivo puo' delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto. 10. Il comitato consultivo e' composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attivita' dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, commercio ed artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e puo' formulare proposte. 11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'estero. 12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale e' preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo". - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici": "Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolve mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione ufficiale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo".