Art. 3. 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti: " 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 1-bis. Dalla data di soppressione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, e' soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilita' finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. 2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1.".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto: "Art. 6. - 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 1-bis. Dalla data di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e' soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilita' finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. 2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'art. 8, comma 1. 3. Per le proprie necessita' operative, l'Istituto puo' essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da destinare alle necessita' operative d'Istituto. Il netto ricavo e' versato in apposito conto di tesoreria intestato all'Istituto. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate all'Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a carico della relativa assegnazione. 4. Le liquidita' dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o piu' conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso banche". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, recante "Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie": "2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni di borsa". - La legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)", e' pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1983, n. 354.