Art. 3.
  1. I commi  1 e 2 dell'articolo 6 del  decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:
  " 1.  Con decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione  economica e'  determinato in  via provvisoria,  sulla
base del patrimonio netto  della sezione speciale per l'assicurazione
del  credito   all'esportazione,  il  fondo  di   dotazione  iniziale
dell'Istituto. Entro  la data  fissata dal  Ministro del  tesoro, del
bilancio  e della  programmazione economica  nel predetto  decreto il
consiglio  di  amministrazione  propone   allo  stesso  Ministro  una
rettifica  dei valori  dell'attivo e  del passivo,  attestando che  i
valori   proposti   non   sono    superiori   a   quelli   risultanti
dall'applicazione dei criteri  di cui all'articolo 2,  comma 2, della
legge 29 dicembre  1990, n. 408. Sulla base  della predetta proposta,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
modifica, con proprio decreto, la  consistenza del fondo di dotazione
iniziale  determinato in  via  provvisoria.  Le eventuali  successive
integrazioni  del   fondo  di  dotazione  sono   disposte  con  legge
finanziaria,  mediante stanziamenti  nello  stato  di previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  1-bis.  Dalla  data  di  soppressione della  Sezione  speciale  per
l'assicurazione del  credito all'esportazione, e' soppresso  il fondo
rotativo di  cui alla legge  27 dicembre  1983, n. 730,  e successive
modificazioni, con  contestuale estinzione dei rapporti  di credito e
debito  tra   il  Ministero   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione economica  e la  Sezione speciale  per l'assicurazione
del credito all'esportazione.  Le disponibilita' finanziarie giacenti
alla data di  soppressione del fondo rotativo nel  conto 23634 presso
la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione
iniziale dell'Istituto.
  2.  Gli impegni  assicurativi dell'Istituto  e le  garanzie passive
rilasciate  dallo  stesso  sono  garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
indicati all'articolo 8, comma 1.".
 
           Note all'art. 3:
            -    Si riporta   il   testo   vigente dell'art.   6  del
          citato  decreto legislativo  31 marzo  1998,  n. 143,  come
          modificato dal  presente decreto:
            "Art. 6. -  1. Con decreto del Ministro del  tesoro,  del
          bilancio  e della  programmazione economica  e' determinato
          in via  provvisoria, sulla  base   del  patrimonio    netto
          della  sezione   speciale  per l'assicurazione del  credito
          all'esportazione,   il   fondo      di  dotazione  iniziale
          dell'Istituto.  Entro  la  data fissata  dal  Ministro  del
          tesoro, del   bilancio e   della  programmazione  economica
          nel  predetto  decreto  il  consiglio  di   amministrazione
          propone allo  stesso  Ministro  una  rettifica  dei  valori
          dell'attivo    e  del  passivo,  attestando  che  i  valori
          proposti     non     sono       superiori     a      quelli
          risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2,
          comma  2,  della  legge 29   dicembre 1990,  n. 408.  Sulla
          base della  predetta proposta  il Ministro del  tesoro, del
          bilancio e della   programmazione economica  modifica,  con
          proprio  decreto,  la    consistenza del fondo di dotazione
          iniziale  determinato in  via  provvisoria.   Le  eventuali
          successive  integrazioni  del    fondo  di  dotazione  sono
          disposte  con   legge finanziaria,   mediante  stanziamenti
          nello   stato  di previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
            1-bis.  Dalla   data   di   soppressione della    sezione
          speciale  per l'assicurazione del  credito all'esportazione
          e'  soppresso    il  fondo rotativo di   cui alla legge  27
          dicembre  1983, n. 730,   e successive  modificazioni,  con
          contestuale  estinzione  dei rapporti   di credito e debito
          tra   il  Ministero    del  tesoro,    del   bilancio     e
          della programmazione economica  e la  sezione speciale  per
          l'assicurazione   del   credito   all'esportazione.      Le
          disponibilita'   finanziarie   giacenti   alla   data    di
          soppressione  del fondo rotativo nel  conto 23634 presso la
          Tesoreria centrale dello Stato sono imputate  al  fondo  di
          dotazione iniziale dell'Istituto.
            2.    Gli  impegni    assicurativi  dell'Istituto    e le
          garanzie passive rilasciate  dallo  stesso  sono  garantiti
          dallo  Stato  nei  limiti indicati all'art. 8, comma 1.
            3.  Per le  proprie   necessita' operative,    l'Istituto
          puo'    essere  autorizzato a   contrarre mutui e prestiti,
          anche obbligazionari, sia in lire   che  in  valuta,    sul
          mercato    nazionale o estero,   nei limiti stabiliti   dal
          Ministro   del    tesoro,    del    bilancio   e      della
          programmazione    economica    con  proprio    decreto   di
          concerto con  il Ministro  del commercio  con l'estero,  da
          destinare  alle necessita' operative d'Istituto.  Il  netto
          ricavo e' versato in apposito conto di tesoreria  intestato
          all'Istituto.    Le    rate  di  ammortamento  per capitale
          ed  interessi,  dei   mutui  e  prestiti,  sono  rimborsate
          all'Istituto  dal   Ministero  del  tesoro,  del   bilancio
          e  della programmazione economica a carico  della  relativa
          assegnazione.
            4.   Le liquidita'  dell'Istituto  sono tenute  presso la
          Tesoreria centrale dello   Stato  in  uno    o  piu'  conti
          correnti     infruttiferi,  ad  eccezione    delle    somme
          necessarie allo  svolgimento  dell'attivita' corrente  che,
          entro  i  limiti  autorizzati  con decreto del Ministro del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          possono essere tenuti presso banche".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge
          29 dicembre 1990,   n.   408,    recante      "Disposizioni
          tributarie   in   materia  di rivalutazione  di beni  delle
          imprese   e di   smobilizzo di    riserve  e  fondi      in
          sospensione     di  imposta,    nonche'   disposizioni   di
          razionalizzazione    e    semplificazione.    Deleghe    al
          Governo    per    la revisione del   trattamento tributario
          della famiglia   e  delle  rendite  finanziarie  e  per  la
          revisione delle agevolazioni tributarie":
            "2.  I  valori    iscritti in bilancio e in inventario  a
          seguito della rivalutazione  non    possono   in     nessun
          caso    superare    i  valori effettivamente   attribuibili
          ai   beni  con   riguardo  alla   loro consistenza,    alla
          loro      capacita'      produttiva,    alla      effettiva
          possibilita'   di   economica   utilizzazione nell'impresa,
          nonche'  ai valori correnti e alle quotazioni di borsa".
            -  La  legge  27  dicembre  1983,     n.  730,   recante:
          "Disposizioni  per  la formazione  del bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello Stato   (legge finanziaria   1984)",  e'
          pubblicata  nel    supplemento  ordinario    della Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1983, n. 354.