Art. 4. 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' sostituito dal seguente: " 1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto e' altresi' costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate.".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 7. - 1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito l'Istituto e' altresi' costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate. 2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' altresi' surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'art. 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' delegare all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della sezione. 2-bis. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al precedente comma 2, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati, affluiscono ad apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro. Per le esigenze dell'Istituto SACE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare il prelevamento da tale conto delle somme necessarie ai fini dell'ulteriore accreditamento al conto corrente intestato all'Istituto SACE, anch'esso acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato. 3. L'Istituto e' autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta. 4. I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato".