Art. 4.
  1.  Il comma  1 dell'articolo  7 del  decreto legislativo  31 marzo
1998, n. 143, e' sostituito dal seguente:
  " 1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto
assicurato o garantito  nei limiti della quota per la  quale e' stato
liquidato l'indennizzo  od onorata la  garanzia. Con il  consenso del
titolare del rapporto assicurato  o garantito, l'Istituto e' altresi'
costituito mandatario,  senza obbligo di rendiconto,  per l'eventuale
restante quota ed ogni altro  diritto discendente o comunque connesso
ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate
le  garanzie  prestate,  fermo restando  l'obbligo  dell'Istituto  di
fornire,  ai  titolari  del   rapporto  assicurativo  o  del  credito
parzialmente garantito,  ogni opportuna  informazione e  di rimettere
tempestivamente le somme recuperate, per  le quote di loro spettanza,
e per ogni altro diritto  discendente o comunque connesso ai sinistri
indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie
prestate.".
 
           Nota all'art. 4:
            -  Si  riporta    il  testo vigente dell'art. 7 del  gia'
          citato decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  143,  cosi'
          come modificato dal presente decreto:
            "Art.  7.  -  1.  Dalla data del pagamento, l'Istituto e'
          surrogato nel rapporto assicurato o   garantito nei  limiti
          della quota  per la quale e'  stato  liquidato l'indennizzo
          od    onorata   la garanzia.  Con  il consenso del titolare
          del  rapporto assicurato o garantito l'Istituto e' altresi'
          costituito mandatario, senza obbligo   di  rendiconto,  per
          l'eventuale    restante   quota   ed   ogni altro   diritto
          discendente  o comunque connesso ai  sinistri  indennizzati
          o ai crediti  per i quali siano state  onorate le  garanzie
          prestate,   fermo    restando  l'obbligo  dell'Istituto  di
          fornire,  ai  titolari  del  rapporto  assicurativo  o  del
          credito      parzialmente  garantito,     ogni    opportuna
          informazione e   di rimettere  tempestivamente  le    somme
          recuperate,  per  le   quote di loro spettanza, e per  ogni
          altro diritto discendente  o comunque connesso ai  sinistri
          indennizzati  o  ai crediti per i quali siano state onorate
          le garanzie prestate.
            2.  A   decorrere   dalla    data   di    perfezionamento
          degli        accordi    bilaterali    intergovernativi   di
          ristrutturazione del debito, stipulati dal  Ministero degli
          affari  esteri d'intesa  con  il Ministero  del tesoro, del
          bilancio e della programmazione   economica,  il  Ministero
          del    tesoro,  del    bilancio  e    della  programmazione
          economica diviene cessionario   dei crediti    indennizzati
          dall'Istituto   inseriti    negli  accordi    medesimi.  Il
          Ministero    del  tesoro,    del     bilancio  e      della
          programmazione   economica   e'   altresi'   surrogato  nei
          diritti  dei creditori verso  il debitore,  in  conseguenza
          dell'attivazione  della garanzia statale di cui all'art. 6,
          comma 2. Il Ministero del tesoro, del  bilancio   e   della
          programmazione   economica   puo'  delegare all'Istituto la
          gestione del recupero   dei  crediti  di  cui  al  presente
          comma,    inclusi    quelli    derivanti dalla   precedente
          gestione  della sezione.
            2-bis.  Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
          precedente comma  2,  detratta  la  quota  spettante   agli
          operatori   economici indennizzati, affluiscono ad apposito
          conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale    dello
          Stato,    intestato al Ministero  del tesoro, del  bilancio
          e   della programmazione   economica,   Dipartimento    del
          tesoro.  Per  le esigenze dell'Istituto  SACE, il Ministero
          del  tesoro,  del    bilancio  e     della   programmazione
          economica  puo'    autorizzare il prelevamento    da   tale
          conto  delle   somme  necessarie   ai  fini  dell'ulteriore
          accreditamento       al    conto      corrente    intestato
          all'Istituto  SACE, anch'esso  acceso  presso  la Tesoreria
          centrale dello Stato.
            3. L'Istituto    e'  autorizzato,    nei  limiti  fissati
          annualmente dal Ministro del  tesoro, del  bilancio e della
          programmazione   economica  con     proprio     decreto,  a
          concludere  transazioni  o cedere   crediti, propri   o  di
          terzi,  ivi    compreso lo   Stato, gestiti  dall'Istituto,
          anche a  valore inferiore  rispetto a  quello nominale.  In
          relazione alla quota non   coperta da  garanzia  l'Istituto
          provvede  a  richiedere  preventivamente  l'assenso   degli
          operatori economici    indennizzati,  i  quali  beneficiano
          degli   importi    realizzati  in  proporzione  alla  quota
          suddetta.
            4. I ricavi   delle  operazioni  di  cui  al  comma    3,
          detratta  la  quota  spettante  agli    operatori economici
          indennizzati  dall'Istituto, sono versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato".