Art. 5.
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Le  somme  recuperate  riferite   ai  crediti  di  cui  al
precedente  comma  2,  detratta  la quota  spettante  agli  operatori
economici indennizzati, affluiscono ad apposito conto corrente acceso
presso la Tesoreria centrale dello  Stato, intestato al Ministero del
tesoro, del  bilancio e della programmazione  economica, Dipartimento
del  tesoro. Per  le esigenze  dell'Istituto SACE,  il Ministero  del
tesoro,   del  bilancio   e  della   programmazione  economica   puo'
autorizzare il prelevamento  da tale conto delle  somme necessarie ai
fini  dell'ulteriore  accreditamento   al  conto  corrente  intestato
all'Istituto  SACE, anch'esso  acceso  presso  la Tesoreria  centrale
dello Stato.".
 
           Nota all'art. 5:
            -  Per il   testo dell'art. 7 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n.   143,   come  modificato    dal    presente
          decreto,  si veda  in  nota all'art. 4.