Art. 6.
  1.  Il comma  3 dell'articolo  8 del  decreto legislativo  31 marzo
1998, n. 143, e' sostituito dal seguente:
  " 3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio
1999,  l'Istituto,   a  fronte  dei  nuovi   impegni  assicurativi  e
fidejussori   costituisce   un   fondo  di   riserva,   mediante   un
accantonamento  prudenziale da  depositare presso  un apposito  conto
intestato a  suo nome presso  la Tesoreria centrale,  utilizzando gli
introiti derivanti  dai premi assicurativi, dagli  importi recuperati
per  indennizzi pagati,  dai  conferimenti  di cui  al  comma 2,  che
verranno commisurati  al piano previsionale  degli impegni di  cui al
comma 1  e dai proventi delle  transazioni di cui all'articolo  7. Su
proposta dei  Ministri del commercio  con l'estero e del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,  il CIPE puo' integrare il
fondo di riserva  con le disponibilita' di cui  all'articolo 6, comma
1. L'accantonamento  e' commisurato  all'ammontare e alla  vita media
dell'impegno  assicurativo  che  di  volta in  volta  viene  assunto,
nonche'  al  coefficiente  di rischio  preventivamente  attribuito  a
ciascun Paese o categoria di  Paesi dal consiglio di amministrazione.
Gli accantonamenti al  fondo di riserva sono assimilati,  a tutti gli
effetti, a quelli previsti all'articolo 103, comma 1, del decreto del
Presidente della  Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917,  e successive
modificazioni.  In caso  di sinistro,  i relativi  indennizzi saranno
erogati  facendo ricorso,  in  via  prioritaria, agli  accantonamenti
effettuati.".
 
           Note all'art. 6:
            -    Si riporta   il   testo   vigente dell'art.   8  del
          citato  decreto legislativo  31 marzo  1998,  n. 143,  come
          modificato dal  presente decreto:
            "Art.  8. -  1. Entro  il 30  giugno di  ciascun anno  il
          CIPE,  su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della   programmazione  economica,  di    concerto  con  il
          Ministro del commercio  con l'estero, delibera    il  piano
          previsionale  degli    impegni assicurativi   tenendo conto
          delle  esigenze  di  internazionalizzazione e  dei   flussi
          di  esportazione,    della  rischiosita'    dei mercati   e
          dell'incidenza  sul bilancio dello   Stato. La    legge  di
          approvazione  del   bilancio dello Stato definisce i limiti
          globali degli impegni assumibili  in  garanzia  ai    sensi
          dell'art.   2,  distintamente per  le  garanzie  di  durata
          inferiore e superiore a ventiquattro mesi.
            2. Gli stanziamenti  necessari  per  il  pagamento  degli
          indennizzi  non  coperti   dai   proventi   netti derivanti
          dall'attivita'      assicurativa   dell'Istituto   e    per
          incrementare  il fondo   di riserva di cui al comma 3, sono
          determinati   dalla legge finanziaria ed    iscritti  nello
          stato  di   previsione   del   Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della programmazione economica.
            3. A decorrere  dall'esercizio finanziario che inizia  il
          1 gennaio 1999,   l'Istituto,     a   fronte   dei    nuovi
          impegni   assicurativi   e fidejussori    costituisce    un
          fondo   di     riserva,     mediante     un  accantonamento
          prudenziale  da    depositare  presso   un apposito   conto
          intestato a   suo  nome  presso    la  Tesoreria  centrale,
          utilizzando gli introiti derivanti  dai premi assicurativi,
          dagli    importi  recuperati per   indennizzi pagati,   dai
          conferimenti    di  cui    al    comma  2,    che  verranno
          commisurati    al piano previsionale  degli impegni di  cui
          al comma  1 e  dai   proventi delle   transazioni di    cui
          all'art.  7.   Su proposta dei  Ministri del commercio  con
          l'estero e del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  il CIPE puo' integrare il fondo di  riserva con
          le  disponibilita'    di  cui  all'art.  6,      comma   1.
          L'accantonamento   e'   commisurato   all'ammontare e  alla
          vita  media dell'impegno  assicurativo  che  di   volta  in
          volta    viene    assunto, nonche'   al   coefficiente   di
          rischio  preventivamente   attribuito   a ciascun  Paese  o
          categoria  di  Paesi dal consiglio di amministrazione.  Gli
          accantonamenti al   fondo di riserva sono  assimilati,    a
          tutti  gli effetti, a  quelli previsti  all'art. 103, comma
          1, del    decreto  del  Presidente  della    Repubblica  22
          dicembre    1986, n. 917,   e successive modificazioni.  In
          caso  di sinistro,  i relativi  indennizzi saranno  erogati
          facendo   ricorso,      in      via      prioritaria,  agli
          accantonamenti effettuati.
            4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria
          delibera, da      sottoporre      all'approvazione      del
          Ministro      vigilante,      il funzionamento del fondo di
          riserva di cui al comma 3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e    della programmazione economica,  con proprio
          decreto, disciplina  i relativi rapporti finanziari  tra il
          Ministero del    tesoro,      del    bilancio    e    della
          programmazione  economica  e l'Istituto".
            -    Si riporta   il testo  dell'art. 103,  comma 1,  del
          decreto  del Presidente  della   Repubblica   22   dicembre
          1986,    n.    917,   recante "Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi":
            "Art. 103. -  1. Nella determinazione del reddito   delle
          societa'   e   degli     enti  che    esercitano  attivita'
          assicurative sono  deducibili, oltre quelli   previsti  nel
          capo    VI  del titolo I,  gli accantonamenti destinati   a
          costituire    o  ad    integrare  le    riserve    tecniche
          obbligatorie  fino alla misura massima stabilita a norma di
          legge".