Art. 8.
  1. All'articolo 21  del decreto legislativo 31 marzo  1998, n. 143,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  Al   fine  di  meglio  radicare   l'attivita'  della  SACE
nell'ambito  territoriale previsto  dall'articolo 2,  comma 1,  della
legge  n. 19  del 1991,  la stessa  SACE potra'  avvalersi -  tramite
accordo  o convenzione  -  della FINEST  come  sportello di  sviluppo
locale e di assistenza  tecnica agli operatori economici, costituendo
uno sportello  unico per le  imprese e  gli operatori del  settore ai
fini della  fruizione dei  servizi e  delle agevolazioni  previste in
materia,  cosi'  come  indicato  dal comma  3  dell'articolo  24  del
presente decreto.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 maggio 1999
                               CIAMPI
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                    Fassino,  Ministro  del commercio
                                  con l'estero
                                   Amato,  Ministro del  tesoro,  del
                                  bilancio e  della programmazione
                                   economica
                                    Dini,   Ministro   degli   affari
                                  esteri
                                    Piazza, Ministro per la  funzione
                                  pubblica
                                    Bellillo, Ministro per gli affari
                                  regionali
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 8:
            -    Si  riporta   il testo   vigente   dell'art. 21  del
          citato  decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  cosi'
          come modificato dal presente decreto:
            "Art.  21. -  1. All'art. 2, della  legge 9 gennaio 1991,
          n. 19, il comma  1 e'  sostituito dal  seguente:  ''Per  il
          finanziamento e  la partecipazione  a  imprese  e  societa'
          estere   ed   altre  forme  di collaborazione commerciale e
          industriale  nei  Paesi  di  cui  all'art.  1,  comma    1,
          promosse   o  partecipate   da  imprese  aventi  stabile  e
          prevalente organizzazione  nella    regione  Friuli-Venezia
          Giulia,  nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto
          Adige, ovvero da  imprese  o    societa'  aventi    stabile
          organizzazione      in  uno     Stato  dell'Unione  europea
          controllate da imprese residenti nelle regioni  menzionate,
          e' costituita la societa' finanziaria Finest''.
            2.   All'art. 2,  comma 2,  della legge  9 gennaio  1991,
          n.     19,  e'  aggiunto     il      seguente      periodo:
          ''L'operativita'    della    Simest    nei  territori e nei
          confronti delle imprese di cui al   comma 1  si  svolge  di
          concerto  con  quella  della  Finest  secondo la disciplina
          disposta da apposita  convenzione  tra le   due   societa';
          tale  convenzione  deve valorizzare il  ruolo della  Finest
          quale  interlocutore privilegiato per gli interventi di cui
          al comma 1''.
            3. All'art.  2 della  legge 9 gennaio  1991, n. 19,    il
          comma    5  e'  sostituito  dal  seguente:  ''Di   norma le
          partecipazioni della societa' finanziaria    non    possono
          superare   il 25  per  cento  del  capitale dell'impresa  o
          societa'   estera;   e i   finanziamenti  della    societa'
          finanziaria  non    possono  superare il   25 per cento del
          valore totale dell'investimento dell'impresa o  societa'  o
          dell'impegno  finanziario dell'accordo  di  collaborazione.
          Le  partecipazioni  devono  essere cedute di   norma  entro
          otto    anni  dalla  prima  acquisizione,    a  prezzo  non
          inferiore  a valori  correnti,   e   i finanziamenti    non
          possono superare di norma la durata di  otto anni''. Per le
          partecipazioni  ed  i    finanziamenti    di    Finest   si
          applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 20, comma  1,
          lettera c), sub  hter) e lettere d) , e) ed f), e commi 2 e
          3, del presente decreto legislativo.
            4.   All'art. 2,  comma 6,  della legge  9 gennaio  1991,
          n.    19,  le  parole:    ''in    misura      proporzionale
          all'ammontare      dei      contributi  speciali  assegnati
          rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia  e  alla
          regione  Veneto,  ai sensi  del comma 10'' sono  sostituite
          dal seguente periodo: ''La destinazione delle risorse  alle
          iniziative  del  presente   articolo avra'   luogo  tenendo
          conto dell'operativita'  su tutto il territorio  di cui  al
          comma  1  avendo    presente  come  criterio di   priorita'
          l'ammontare  dei   contributi   speciali assegnati    dallo
          Stato    alle   regioni''. Al   medesimo  comma  e' inoltre
          aggiunto   il seguente     periodo:      ''La      societa'
          finanziaria    puo',    inoltre, partecipare direttamente a
          investimenti  aventi  carattere  strumentale  rispetto   ai
          progetti  di   cooperazione industriale e commerciale delle
          singole  imprese, sentite  le regioni  interessate. Saranno
          comunque possibili  interventi   congiunti  con   la  Banca
          europea   per  la ricostruzione e lo sviluppo  e  le  altre
          organizzazioni   internazionali,  nell'ambito  dell'oggetto
          sociale''.
            5.  All'art. 2,  comma 7,  della legge  9 gennaio   1991,
          n.    19,  le parole:   ''30 per   cento''  sono sostituite
          dalle   parole: ''40   per cento''   e  dopo    le  parole:
          ''Sono  estese    alle  operazioni    poste in essere dalla
          societa' finanziaria le disposizioni    dell'art.  4  della
          legge  24  aprile 1990, n. 100''  sono aggiunte le seguenti
          parole: "Il coordinamento tra   la  Finest    e  la  Simest
          sara'  effettuato,    in  base all'art.   2458 del   codice
          civile,  anche    mediante    le  nomine     negli   organi
          amministrativi e di controllo''.
            6. All'art.  2, comma 8,  della legge 9  gennaio 1991, n.
          19,   sono   soppresse  le  parole:  ''non  compresa    nel
          territorio indicato al comma 1''. Sempre al  medesimo comma
          8 viene aggiunto  il seguente periodo:   ''Potra'  altresi'
          essere  istituita    una  speciale  sezione autonoma per la
          regione  Trentino-Alto  Adige con  analoghe caratteristiche
          o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e
          di Bolzano.''.
            6-bis.  Al    fine  di    meglio   radicare   l'attivita'
          della  SACE nell'ambito territoriale  previsto dall'art. 2,
          comma    1,  della  legge  n. 19 del   1991, la stessa SACE
          potra' avvalersi  - tramite accordo o convenzione -   della
          Finest  come sportello di  sviluppo locale  e di assistenza
          tecnica    agli    operatori  economici,   costituendo  uno
          sportello unico   per le  imprese  e    gli  operatori  del
          settore    ai  fini  della  fruizione  dei  servizi e delle
          agevolazioni previste in materia, cosi' come  indicato  dal
          comma 3 dell'art. 24 del presente decreto".
            - Si riporta  il testo dell'art. 2, comma 1,  della legge
          9  gennaio  1991,   n.   19,   recante:   "Norme   per   lo
          sviluppo    delle    attivita'  economiche      e     della
          cooperazione      internazionale         della      regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  della  provincia   di Belluno    e
          delle  aree limitrofe":
            "Art. 2. - 1. Per il  finanziamento e la partecipazione a
          imprese   e  societa'    estere    ed  altre    forme    di
          collaborazione commerciale  ed industriale  nei  Paesi   di
          cui    all'art. 1,   comma  1,  promosse  o partecipate  da
          imprese  aventi stabile  e prevalente  organizzazione nella
          regione Friuli-Venezia  Giulia, nella   regione Veneto    e
          nella  regione  Trentino-Alto  Adige ovvero  da  imprese  o
          societa'   aventi stabile  organizzazione    in  uno  Stato
          dell'Unione    europea controllate da   imprese   residenti
          nelle  regioni   menzionate,   e' costituita   la  societa'
          finanziaria Finest".