Art. 8. 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Al fine di meglio radicare l'attivita' della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potra' avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, cosi' come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 maggio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro del commercio con l'estero Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 8: - Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 21. - 1. All'art. 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente: ''Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa' finanziaria Finest''. 2. All'art. 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' aggiunto il seguente periodo: ''L'operativita' della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve valorizzare il ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato per gli interventi di cui al comma 1''. 3. All'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente: ''Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' estera; e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni''. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), sub hter) e lettere d) , e) ed f), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo. 4. All'art. 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: ''in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10'' sono sostituite dal seguente periodo: ''La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avra' luogo tenendo conto dell'operativita' su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorita' l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni''. Al medesimo comma e' inoltre aggiunto il seguente periodo: ''La societa' finanziaria puo', inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale''. 5. All'art. 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: ''30 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''40 per cento'' e dopo le parole: ''Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100'' sono aggiunte le seguenti parole: "Il coordinamento tra la Finest e la Simest sara' effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo''. 6. All'art. 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: ''non compresa nel territorio indicato al comma 1''. Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: ''Potra' altresi' essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.''. 6-bis. Al fine di meglio radicare l'attivita' della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potra' avvalersi - tramite accordo o convenzione - della Finest come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, cosi' come indicato dal comma 3 dell'art. 24 del presente decreto". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: "Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe": "Art. 2. - 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed altre forme di collaborazione commerciale ed industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa' finanziaria Finest".