(Convenzione - art. 1)
               CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA 
                E LA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA 
                        DI SICUREZZA SOCIALE 
                Il Governo della Repubblica Italiana 
                                  e 
               Il Governo della Repubblica di Croazia. 
animati dalla volonta' di migliorare i rapporti tra i  due  Stati  in
materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo  giuridico.
hanno concordato le disposizioni seguenti. 
                               Art. 1 
  1. Ai fini dell'applicazione della Presente Convenzione: 
a) il termine "Italia" designa la  Repubblica  Italiana:  il  termine
"Croazia" designa la Repubblica di Croazia. 
b) il termine "legislazione"  designa  le  leggi  e  tutte  le  altre
disposizioni esistenti o future di  ciascuno  Stato  contraente.  che
concernono i regimi  ed  i  rami  della  sicurezza  sociale  indicati
all'art. 2 della presente Convenzione: 
c) il termine "Autorita' competente"  designa,  per  quanto  riguarda
l'Italia. il Ministero del Lavoro e della Previdenza  Sociale  ed  il
Ministero della Sanita': per quanto riguarda la Croazia. il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanita'. 
d)il  termine  "Istituzione  competente"  l'Istituzione  alla   quale
l'interessato e'iscritto al momento della domanda  di  prestazioni  o
l'Istituzione  nei  cui  confronti   l'interessato   ha   diritto   a
prestazioni  o  vi  avrebbe  diritto  se  egli  o  i  suoi  familiari
risiedessero sul territorio dello Stato  contraente  nel  quale  tale
Istituzione si trova: 
e) il termine "Organismo di  collegamento"  designa  gli  uffici  che
saranno  incaricati  dalle   Autorita'   competenti   di   comunicare
direttamente tra loro  e  di  fare  da  tramite  con  le  Istituzioni
competenti dei due Stati contraenti ai fini del  conseguimento  delle
prestazioni previste dalla presente Convenzione: 
f) il termine "lavoratori" designa i cittadini di uno dei  due  Stati
contraenti assoggettati alle legislazioni specificate nell'art. 2. 
g) il termine "familiari" designa le persone definite o  riconosciute
come tali dalla legislazione applicabile: 
h)  il  termine  "superstite",  designa   le   persone   definito   o
riconosciute come tali dalla legislazione applicabile: 
i) il termine "temporaneo soggiorno" designa unapermanenza  di  breve
durata sul territorio di una Parte contraente di cittadini di uno dei
due Stati contraenti che  hanno  la  loro  residenza  sul  territorio
dell'altra Parte contraente: 
l) il termine "residenza" designa la dimora abituale; 
m) il  termine  "periodi  di  assicurazione"  designa  i  periodi  di
contribuzione  o  di  occupazione   cosi'   definiti   o   presi   in
considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto
la quale sono stati compiuti: 
n) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi  assimilati  ai
periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati
compiuti: 
o) il  termine  "prestazioni  in  natura"  designa  ogni  prestazione
consistente nell'erogazione di beni o servizi : 
p) il termine  "prestazioni  familiari"  designa  le  prestazioni  in
natura o in denaro destinate e compensare i carichi di famiglia. 
  2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzati nella  presente
Convenzione hanno il significato  che  viene  loro  attribuito  dalla
legislazione applicabile.