(Convenzione - art. 10)
                               Art. 10 
  1. Ai fini dell'ammissione  all'assicurazione  volontaria  prevista
dalla legislazione di  uno  degli  Stati  contraenti,  i  periodi  di
assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato  si
cumulano. se necessario, con i periodi di assicurazione  compiuti  in
virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente,  a  condizione
che non si sovrappongano. 
  2. Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma  ai
sensi della legislazione  italiana,  l'interessato  deve  far  valere
almeno un anno di contribuzione compiuto  in  virtu'  della  predetta
legislazione. 
  3. Ai fini dell'ammissione al l'assicurazione volontaria croata, le
condizioni previste potranno essere soddisfatte anche sulla base  dei
soli periodi di assicurazione compiuti in virtu'  della  legislazione
italiana. 
  4. La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione
simultanea al l'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente  e
all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso  in  cui  una
tale  possibilita'  non  sia   consentita   dalla   legislazione   di
quest'ultimo Stato.