(Convenzione - art. 11)
                               Art. 11 
  Ai fini del l'assicurazione, del mantenimento o  del  recupero  del
diritto alle prestazioni  in  denaro  o  in  natura,  previste  dalla
presente convenzione,  i  periodi  di  assicurazione  o  equivalenti,
compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato  contraente,  sono
totalizzati,  se  necessario  con  i  periodi  di   assicurazione   o
equivalenti, compiuti ai sensi della  legislazione  dell'altro  Stato
contraente, sempre che non si sovrappongano.