Art. 11 Ai fini del l'assicurazione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dalla presente convenzione, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.