(Convenzione - art. 13)
                               Art. 13 
  1. I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto
all'art. 11,  soddisfano,  per  aver  diritto  alla  prestazioni,  le
condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e: 
a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante 
il temporaneo soggiorno sul territorio dell'altro stato contraente 
oppure: 
b) che sono stati autorizzati dall'Istituzione  competente,  in  base
alla  legislazione  che  essa  applica  a  recarsi   sul   territorio
dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano: 
- delle prestazioni in  natura  erogate  per  conto  dell'Istituzione
competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno,  secondo
la legislazione che quest'ultima applica: 
- delle prestazioni in denaro erogate  direttamente  dall'Istituzione
competenti, secondo la legislazione che quest'ultima applica. 
  2. Il periodo di durata della corresponsione delle  prestazioni  in
denaro e' dall'Istituzione competente. 
  3. Le  disposizioni  del  comma  i  sono  applicabili,  per  quanto
riguarda le prestazioni in natura. ai familiari  del  lavoratore,  ai
titolari di pensione o di rendita e rispettivi familiari, nonche'  ai
cittadini dei due Stati contraenti  affiliati  per  altro  titolo  al
l'assicurazione obbligatoria malattia nel proprio Stato.