Art. 13 1. I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11, soddisfano, per aver diritto alla prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e: a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il temporaneo soggiorno sul territorio dell'altro stato contraente oppure: b) che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano: - delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica: - delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competenti, secondo la legislazione che quest'ultima applica. 2. Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro e' dall'Istituzione competente. 3. Le disposizioni del comma i sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura. ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita e rispettivi familiari, nonche' ai cittadini dei due Stati contraenti affiliati per altro titolo al l'assicurazione obbligatoria malattia nel proprio Stato.