(Convenzione - art. 14)
                               Art. 14 
  1. Il titolare di una pensione o di una rendita  dovuta  in  virtu'
della legislazione di entrambi gli  Stati  contraenti  ha  diritto  a
ricevere le prestazioni in natura per se' e per  i  propri  familiari
dall'Istituzione del luogo di residenza ad a carico di questa. 
  2. Il titolare di una pensione o di una rendita  dovuta  in  virtu'
della legislazione di  un  solo  Stato  contraente.  nonche'  i  suoi
familiari. che risiedono sul territorio dell'altro Stato  contraente,
hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione  competente,  le
prestazioni  in  natura  da  parte  dell'Istituzione  del  luogo   di
residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.