(Convenzione - art. 16)
                               Art. 16 
  La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in
natura  di  notevole  importanza,  la  cui  lista   sara'   stabilita
nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 34, e'  subordinata  alla
preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi  di
assoluta urgenza.