Art. 17 Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'art. 34.