(Convenzione - art. 17)
                               Art. 17 
  Le prestazioni concesse dall'Istituzione di  uno  Stato  contraente
per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in  base  alle
disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno
effettuati sulla base del costo effettivo,  secondo  le  modalita'  e
nella misura stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto  all'art.
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