(Convenzione - art. 18)
                               Art. 18 
  1. a) Se un lavoratore non soddisfa le  condizioni  previste  dalla
legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle  prestazioni
sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti  compiuti
in virtu' di tale legislazione,  l'Istituzione  competente  di  detto
Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11: 
  b)  se  la  legislazione  di  uno  Stato  contraente  subordina  la
concessione di talune prestazioni alla condizione che  i  periodi  di
assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad  un
regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni  sono
totalizzati soltanto i periodi  compiuti  in  un  regime  equivalente
dell'altro Stato contraente o, in mancanza nella stessa professione o
occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime  speciale
per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di
assicurazione non consente l'acquisizione del diritto  a  prestazioni
nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare
il diritto e prestazioni nel regime generale; 
c) se  nonostante  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alle
precedenti lettere a) e b), un lavoratore non  raggiunge  il  diritto
alle prestazioni, l'Istituzione competerne prende  in  considerazione
anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati  terzi  legati  ad
entrambi gli Stati contraenti da distinte  convenzioni  di  sicurezza
sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. 
  2.  Se  un  lavoratore  soddisfa  le  condizioni  stabilite   dalla
legislazione di uno Stato contraente per acquisire  il  diritto  alla
prestazioni, senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di
assicurazione  di  cui  al  precedente  primo  comma,   l'Istituzione
competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione
calcolata esclusivamente sulla  base  dei  periodi  di  assicurazione
compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si
applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia  diritto.  da  parte
dell'altro Stato contraente, ad una prestazione  calcolata  ai  sensi
del successivo terzo comma. 
  3. Ai fini della  determinazione  delle  prestazioni  spettanti  in
applicazione delle disposizioni di cui,  all'art.  11,  l'istituzione
competente di ciascuno Stato contraente procede come segue: 
a)  determina  l'importo  teorico  della   prestazione   alla   quale
l'interessato avrebbe diritto se tutti  i  periodi  di  assicurazione
totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione: 
b) stabilisce quindi l'importo effettivo  della  prestazione  cui  ha
diritto  l'interessato,  riducendo  l'importo  teorico  di  cui  alla
lettera a), in base  al  rapporto  fra  i  periodi  di  assicurazione
compiuti in virtu' della legislazione che essa applica ed  i  periodi
di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti: 
c) per quanto riguarda l'applicazione del comma  1,  lettera  c)  del
presente articolo, l'importo teorico ed il rapporto tra i periodi  di
assicurazione di cui al  comma  3,  lettere  a)  e  b)  del  presente
articolo. sono calcolati tenendo conto dei periodi compiuti in  Stati
terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti  da  convenzioni  di
sicurezza sociale: 
d) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in  base
alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti e' superiore  alla
durata  massima  prescritta  dalla  legislazione  di  uno  Stato  per
beneficiare di una  prestazione  completa,  l'istituzione  competente
prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata
totale dei periodi in questione. 
  4. Se la legislazione  di  uno  Stato  contraente  prevede  che  le
prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari,  dei
redditi o dei contributi,  I'Istituzione  competente  di  tale  Stato
prende  in  considerazione  esclusivamente  i  salari  o  i   redditi
percepiti,  oppure  i  contributi   versati   in   conformita'   alla
legislazione che essa applica. 
  5. Nonostante quanto disposto al primo comma, se la  durata  totale
dei periodi di assicurazione compiuti sotto la  legislazione  di  uno
Stato contraente non raggiunge almeno un anno o se tenendo  conto  di
questi soli periodi non  sorge  alcun  diritto  alle  prestazioni  in
virtu' di detta legislazione, l'Istituzione di questo  Stato  non  e'
tenuta a corrispondere prestazioni per tali  periodi.  Tuttavia  tali
periodi   di   assicurazione   sono    presi,    in    considerazione
dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai  fini
dell'acquisizione  del  diritto  alle  prestazioni  in  virtu'  della
legislazione di tale Stato,sia per il calcolo delle medesime.