Art. 18 1. a) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtu' di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11: b) se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto e prestazioni nel regime generale; c) se nonostante l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), un lavoratore non raggiunge il diritto alle prestazioni, l'Istituzione competerne prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. 2. Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alla prestazioni, senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente primo comma, l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto. da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo terzo comma. 3. Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui, all'art. 11, l'istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue: a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione: b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti: c) per quanto riguarda l'applicazione del comma 1, lettera c) del presente articolo, l'importo teorico ed il rapporto tra i periodi di assicurazione di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo. sono calcolati tenendo conto dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni di sicurezza sociale: d) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti e' superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione. 4. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, I'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati in conformita' alla legislazione che essa applica. 5. Nonostante quanto disposto al primo comma, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno o se tenendo conto di questi soli periodi non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtu' di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non e' tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia tali periodi di assicurazione sono presi, in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtu' della legislazione di tale Stato,sia per il calcolo delle medesime.