(Convenzione - art. 19)
                               Art. 19 
  Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei
periodi di assicurazione di  cui  all'art.  11,  non  soddisfi  nello
stesso momento la condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi
gli Stati contraenti, il suo diritto a pensione  e'  determinato  nei
riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano  tali
condizioni.