Art. 2 1. La presente Convenzione si applica alle legislazione concernenti: In Italia: a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi; b) l'assicurazione per malattia ivi compresa la tubercolosi e maternita'; c) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: d)l'assicurazionecontrola disoccupazione involontaria: e) le prestazioni familiari: f) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi stabiliti per de- terminate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. In Croazia: a) l'assicurazione sanitaria e le cure mediche: b) l'assicurazione per le pensioni e l'invalidita' (compresa l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); c) l'assicurazione in caso di disoccupazione: d) degli assegni per i figli. 2. La presente Convenzione si applichera' egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma. 3. La presente Convenzione si applichera', altresi', alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale. sempreche' il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni. 4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relativa alla pensione sociale ed alle altra prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici nonche' all'integrazione al trattamento minimo. salvo quanto previsto all'art. 21.