(Convenzione - art. 2)
                               Art. 2 
  1.  La  presente   Convenzione   si   applica   alle   legislazione
concernenti: 
In Italia: 
a)  l'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita'   la
vecchiaia e i superstiti dei  lavoratori  dipendenti  e  le  gestioni
speciali dei lavoratori autonomi; 
b)  l'assicurazione  per  malattia  ivi  compresa  la  tubercolosi  e
maternita'; 
c) l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali: 
d)l'assicurazionecontrola disoccupazione involontaria: 
e) le prestazioni familiari: 
f) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi stabiliti  per  de-
terminate  categorie  di  lavoratori,  in  quanto  si  riferiscano  a
prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere
precedenti. 
In Croazia: 
a) l'assicurazione sanitaria e le cure mediche: 
b)  l'assicurazione  per  le  pensioni  e   l'invalidita'   (compresa
l'assicurazione per la vecchiaia,  i  superstiti  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali); 
c) l'assicurazione in caso di disoccupazione: 
d) degli assegni per i figli. 
  2.  La  presente  Convenzione  si   applichera'   egualmente   alle
legislazioni che completeranno o modificheranno  le  legislazioni  di
cui al precedente comma. 
3.  La  presente   Convenzione   si   applichera',   altresi',   alle
legislazioni di  uno  Stato  contraente  che  estenderanno  i  regimi
esistenti a nuove categorie di lavoratori o  che  istituiranno  nuovi
regimi di sicurezza sociale. sempreche' il Governo  dell'altro  Stato
contraente non notifichi la sua  opposizione  al  Governo  del  primo
Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale  di  dette
legislazioni. 
  4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni dei due
Stati  contraenti  relativa  alla  pensione  sociale  ed  alle  altra
prestazioni non contributive  erogate  a  carico  di  fondi  pubblici
nonche' all'integrazione al trattamento minimo. salvo quanto previsto
all'art. 21.