Art. 20 1. Ciascuno degli Stati contraenti, se del caso, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto e' raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. 2. La quota di integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.