(Convenzione - art. 20)
                               Art. 20 
  1. Ciascuno  degli  Stati  contraenti,  se  del  caso,  integra  al
trattamento minimo le prestazioni il cui diritto e' raggiunto in base
all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. 
  2. La quota di integrazione al trattamento minimo di cui  al  comma
precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente  dello
Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.