Art. 21 Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio. tele condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o puo' far valere in quest'ultimo un diritto e prestazioni.