(Convenzione - art. 21)
                               Art. 21 
  Se la legislazione di  uno  degli  Stati  contraenti  subordina  la
concessione delle prestazioni alla condizione che il  lavoratore  sia
soggetto a tale legislazione  nel  momento  in  cui  si  verifica  il
rischio. tele condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del
rischio il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altro  Stato
contraente  o  puo'  far  valere  in  quest'ultimo   un   diritto   e
prestazioni.