(Convenzione - art. 24)
                               Art. 24 
  1. Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo
la  legislazione  di  entrambi  gli  Stati  contraenti  sono   dovute
dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio e'  stata  esercitata
da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio
dell'insorgere delle malattie professionali. Non si applicano a  tali
prestazioni le disposizioni di cui al precedente articolo 11. 
  2. Qualora un lavoratore, al quale e' stata corrisposta in uno  dei
due Stati contraenti una prestazione per una malattia  professionale,
chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato,
l'Istituto assicuratore del primo  Stato  rimane  competente  per  la
concessione di ulteriori prestazioni. Tuttavia, se  detto  lavoratore
e' stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione
che comporti lo stesso rischio per il  quale  ha  ottenuto  la  prima
prestazione, le ulteriori prestazioni  sono  a  carico  dell'Istituto
assicuratore di quest'ultimo Stato.