(Convenzione - art. 25)
                               Art. 25 
  Se per la valutazione del grado di incapacita' la  legislazione  di
uno Stato contraente prescrive che siano presi in considerazione  gli
infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si  terra'  conto  degli
infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione
dell'altro Stato contraente.