Art. 26 L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati contraenti, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, deve essere risarcito dall'Istituzione competente di quest'ultimo Stato in conformita' alle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via piu' breve, dal luogo di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato d'origine. subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si e' trasferito nell'altro Stato.