(Convenzione - art. 26)
                               Art. 26 
  L'infortunio  subito  da  un  cittadino  di  uno  dei   due   Stati
contraenti, mentre egli si reca  ad  assumere  lavoro,  con  regolare
contratto, nell'altro Stato, deve essere  risarcito  dall'Istituzione
competente di quest'ultimo Stato  in  conformita'  alle  disposizioni
concernenti l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro,  qualora
il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto  e  per  la
via piu' breve, dal luogo di partenza sino al  luogo  di  lavoro.  Lo
stesso vale per l'infortunio  subito  dal  lavoratore  quando  questi
ritorna nello Stato d'origine. subito dopo la fine del  contratto  di
lavoro per effetto del quale si e' trasferito nell'altro Stato.