(Convenzione - art. 29)
                               Art. 29 
  Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un  cittadino
di uno Stato contraente  occupato  sul  territorio  dell'altro  Stato
contraente e che abbia causato o che possa causare sia la  morte  sia
un' incapacita' permanente deve essere notificato  senza  indugio  da
parte dell'Istituzione competente alla Rappresentanza  diplomatica  o
consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.