Art. 29 Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno Stato contraente occupato sul territorio dell'altro Stato contraente e che abbia causato o che possa causare sia la morte sia un' incapacita' permanente deve essere notificato senza indugio da parte dell'Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.